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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 20686/2025 del 22-07-2025

principi giuridici

Nel regime del contratto a tutele crescenti di cui al d.lgs. 23/2015, in caso di licenziamento inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, il lavoratore ha diritto alla misura minima risarcitoria di cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, indipendentemente dall'eventuale percezione di redditi da altra attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inefficacia del Licenziamento Orale e Tutela Risarcitoria Minima nel Regime del Job's Act


La pronuncia in esame affronta un caso di licenziamento orale intimato a un lavoratore, inquadrato nel regime del cosiddetto Job's Act (D.Lgs. 23/2015). La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento fino a una data successiva, con detrazione dell'"aliunde perceptum", ovvero di quanto il lavoratore aveva guadagnato svolgendo altre attività lavorative nel periodo successivo al licenziamento.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza d'appello, lamentando, tra l'altro, la mancata applicazione della tutela risarcitoria minima prevista dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 23/2015, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione. Il ricorrente sosteneva che, avendo trovato un'occupazione il mese successivo al licenziamento, la detrazione dell'"aliunde perceptum" aveva eroso il risarcimento, rendendo rilevante la garanzia delle cinque mensilità minime.
La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo alla tutela risarcitoria minima. I giudici hanno chiarito che, anche nel regime del Job's Act, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il lavoratore ha diritto a una misura minima di risarcimento pari a cinque mensilità, indipendentemente dall'"aliunde perceptum" maturato nel medesimo periodo. In altre parole, se il lavoratore trova un'altra occupazione entro i cinque mesi successivi al licenziamento, l'importo guadagnato con la nuova attività non può ridurre il risarcimento al di sotto della soglia minima delle cinque mensilità. La Corte ha richiamato precedenti pronunce in materia di licenziamento illegittimo, affermando che il principio della tutela risarcitoria minima è applicabile anche nel contesto del D.Lgs. 23/2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, tenendo conto del principio di diritto affermato dalla Cassazione.
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testo integrale


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