CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 20957/2025 del 23-07-2025
principi giuridici
In tema di diritto del lavoro pubblico, accertato il diritto del dipendente alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno, eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti, senza che ciò configuri una monetizzazione del buono pasto, il quale ha natura assistenziale e non retributiva.
La mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sussiste qualora il giudice del merito interpreti erroneamente la domanda giudiziale, discostandosi dall'effettiva volontà della parte istante, come desumibile dagli atti di causa.
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testo integrale
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sintesi e commento
Diritto al Servizio Mensa o Buoni Pasto Sostitutivi: Natura della Domanda e Risarcibilità del Danno
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia riguardante il diritto di un dirigente medico dipendente di un'azienda sanitaria locale (ASL) al risarcimento del danno per il mancato godimento del servizio mensa o dei buoni pasto sostitutivi.
Il dipendente aveva adito le vie legali, lamentando la violazione degli articoli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplinano la materia. In particolare, il dirigente medico sosteneva di aver diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa, in quanto il suo orario di lavoro, articolato su sei giorni settimanali con una media di oltre sei ore giornaliere, si svolgeva in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, con l'impossibilità di consumare il pasto all'interno del presidio ospedaliero di assegnazione, privo del servizio mensa aziendale.
La Corte d'Appello, pur riconoscendo il diritto del dipendente alla fruizione dei buoni pasto, in quanto l'ASL aveva istituito il servizio mensa presso un altro presidio ospedaliero e garantito i buoni pasto al personale del presidio di appartenenza del ricorrente, aveva rigettato la domanda. La Corte territoriale aveva qualificato la domanda come richiesta di risarcimento del danno per equivalente, ritenendo che, non essendo i buoni pasto monetizzabili e sussistendo ancora un rapporto di lavoro in corso, fosse ancora possibile l'adempimento da parte dell'ASL.
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'Appello, denunciando, tra l'altro, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostenendo che la domanda non mirava alla monetizzazione del buono pasto, bensì al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo contrattuale.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa risarcitoria in base al principio della "perpetuatio obligationis", che implica la conversione dell'obbligazione non adempiuta nella pretesa al ristoro della perdita subita per equivalente. La Suprema Corte ha precisato che la domanda proposta era stata erroneamente interpretata come domanda di risarcimento per equivalente, in quanto si fondava sul riconoscimento della discrezionalità dell'ASL di istituire o meno il servizio mensa e chiedeva il risarcimento per i buoni pasto non fruiti, prendendo il valore di tali buoni come parametro per il risarcimento per inadempimento contrattuale.
La Cassazione ha inoltre richiamato il proprio orientamento giurisprudenziale, secondo cui, una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno, eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché si pronunciasse nuovamente sulla questione, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.