CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 2150/2025 del 30-01-2025
principi giuridici
La procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società, esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto stesso che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità.
In presenza di nullità della procura alle liti, il giudice è tenuto ad assegnare alla parte un termine perentorio per la sanatoria del vizio, ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
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testo integrale
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sintesi e commento
Sinistro Stradale Causato da Animale Errante: Profili di Responsabilità del Custode della Strada e Validità della Procura alle Liti
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa al risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito dell'impatto con un cane, introdottosi sulla carreggiata attraverso un varco nella recinzione autostradale. La società proprietaria del veicolo danneggiato ha convenuto in giudizio sia la società concessionaria autostradale, in qualità di custode della strada, sia il proprietario dell'animale.
Il giudice di primo grado aveva escluso la responsabilità della concessionaria, ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva del proprietario del cane. In appello, tale decisione è stata riformata, con l'affermazione della responsabilità solidale della concessionaria autostradale, in quanto custode del tratto di strada interessato dal sinistro, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile.
La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita dalla società appellante (proprietaria del veicolo danneggiato) al proprio difensore nel giudizio di appello.
La Corte ha rilevato che la procura, allegata all'atto di citazione in appello, presentava una sottoscrizione illeggibile, apposta su un timbro riportante la sola denominazione della società, senza alcuna indicazione della carica sociale o del nominativo del sottoscrittore. In tal caso, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della validità della procura speciale alle liti rilasciata da una società, è essenziale che dalla procura stessa, o dall'atto processuale cui essa accede, risulti il nominativo del soggetto che l'ha rilasciata, in modo da consentire alle altre parti e al giudice di verificarne la legittimazione e lo ius postulandi del difensore.
In presenza di tale vizio, il giudice dell'appello avrebbe dovuto assegnare alla parte un termine perentorio per la sanatoria, ai sensi dell'articolo 182, secondo comma, del codice di procedura civile, nella formulazione vigente ratione temporis. Non avendo provveduto in tal senso, il Tribunale ha errato.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda, previa sanatoria del vizio riscontrato nella procura alle liti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.