CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 21765/2025 del 29-07-2025
principi giuridici
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, con la conseguenza che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
La sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Notifica di atti impositivi e rispetto dei termini decadenziali: il principio di scissione soggettiva e la proroga dovuta all'emergenza sanitaria
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento IMU, focalizzandosi sul rispetto dei termini decadenziali per la notifica dell'atto impositivo. La vicenda trae origine dal rigetto, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dell'appello proposto dall'ente concessionario della riscossione, che contestava l'annullamento in primo grado dell'avviso di accertamento relativo all'IMU dovuta per l'anno ###. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto tardiva la notifica, in quanto l'avviso, pur consegnato all'ufficio postale in data ###, era pervenuto nella sfera di conoscibilità del contribuente solo in data ###, ovvero oltre il termine quinquennale prorogato per effetto della legislazione emergenziale legata all'epidemia da ###.
La concessionaria ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione di diverse norme di legge, tra cui quelle relative alla decadenza, alla notifica degli atti tributari e alle disposizioni emergenziali che avevano prorogato i termini decadenziali.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti impositivi. Tale principio, sancito dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che, ai fini del rispetto dei termini di decadenza, rileva la data in cui l'ente impositore ha posto in essere gli elementi necessari per la notifica dell'atto, e non quella, eventualmente successiva, di effettiva conoscenza da parte del contribuente.
Inoltre, la Corte ha ribadito che l'articolo 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito in legge n. 27 del 2020), recante misure urgenti in materia di ###, ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, prevedendo espressamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. Tale sospensione, pari a 85 giorni, ha comportato una corrispondente proroga dei termini decadenziali.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che, tenuto conto della proroga dovuta all'emergenza sanitaria, il termine decadenziale scadeva il ###. Pertanto, la spedizione dell'avviso di accertamento in data ### è stata ritenuta tempestiva.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della ###, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.