CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 22357/2025 del 03-08-2025
principi giuridici
In tema di classamento di immobili a destinazione speciale, l'attribuzione della rendita catastale a seguito di procedura ### è determinata, ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità, la quale può avvenire tanto con procedimento diretto, partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale.
In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'### del ### (ora l'### delle ### non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991.
In tema di attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in l. n. 75/1993, e dal d.m. n. 701/1994 (c.d. procedura ###, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'### e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento Catastale di Impianti Eolici: Valutazione e Metodologie di Stima
La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia relativa all'accertamento catastale di sottostazioni elettriche di trasformazione, inerenti a parchi eolici per la produzione di energia elettrica, classificate nella categoria catastale D. La società contribuente contestava la rettifica della rendita catastale attribuita dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo erroneo il criterio di valutazione adottato.
La vicenda trae origine dagli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, con i quali veniva rettificata la rendita catastale attribuibile alle sottostazioni elettriche poste su terreni di proprietà della società. La società presentava ricorso, parzialmente accolto in primo grado, ma successivamente rigettato in appello.
La società contribuente ha sollevato diverse censure, tra cui la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, la violazione delle norme in materia di stima catastale e la violazione del diritto di difesa per omessa indicazione, negli avvisi di accertamento, dei fatti specifici che avevano comportato la rideterminazione delle rendite catastali.
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse meramente apparente, in quanto consentiva di ricostruire la ratio decidendi del giudice di appello in relazione a tutti i profili censurati dalla società.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato la questione relativa al criterio di valutazione adottato dall'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, in caso di classamento di immobili con destinazione speciale, come nel caso in esame, l'attribuzione della rendita catastale deve avvenire con stima diretta per ogni singola unità, potendo tale stima essere effettuata sia con procedimento diretto, sia con procedimento indiretto. La Corte ha precisato che, in mancanza di elementi per una stima basata sui prezzi correnti di mercato, può farsi riferimento al costo di ricostruzione, tenendo conto del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale.
La Corte ha, inoltre, richiamato gli indirizzi operativi dell'Agenzia delle Entrate in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, precisando che deve essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione essere ricondotti all'epoca censuaria delle stime catastali mediante l'indice FOI pubblicato dall'###
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme ai principi enunciati, in quanto era stato rispettato il criterio del costo medio infracensuario e i costi di ricostruzione erano stati ricondotti all'epoca censuaria.
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa alla violazione del diritto di difesa, ritenendo che l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento potesse intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, in quanto gli elementi di fatto indicati dalla società non erano stati disattesi dall'Agenzia e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivava da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni.