blog dirittopratico

4.063.278
documenti generati

v5.999
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 22357/2025 del 03-08-2025

principi giuridici

In tema di classamento di immobili a destinazione speciale, l'attribuzione della rendita catastale a seguito di procedura ### è determinata, ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità, la quale può avvenire tanto con procedimento diretto, partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale.

In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'### del ### (ora l'### delle ### non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991.

In tema di attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in l. n. 75/1993, e dal d.m. n. 701/1994 (c.d. procedura ###, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'### e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Accertamento Catastale di Impianti Eolici: Valutazione e Metodologie di Stima


La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia relativa all'accertamento catastale di sottostazioni elettriche di trasformazione, inerenti a parchi eolici per la produzione di energia elettrica, classificate nella categoria catastale D. La società contribuente contestava la rettifica della rendita catastale attribuita dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo erroneo il criterio di valutazione adottato.
La vicenda trae origine dagli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, con i quali veniva rettificata la rendita catastale attribuibile alle sottostazioni elettriche poste su terreni di proprietà della società. La società presentava ricorso, parzialmente accolto in primo grado, ma successivamente rigettato in appello.
La società contribuente ha sollevato diverse censure, tra cui la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, la violazione delle norme in materia di stima catastale e la violazione del diritto di difesa per omessa indicazione, negli avvisi di accertamento, dei fatti specifici che avevano comportato la rideterminazione delle rendite catastali.
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse meramente apparente, in quanto consentiva di ricostruire la ratio decidendi del giudice di appello in relazione a tutti i profili censurati dalla società.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato la questione relativa al criterio di valutazione adottato dall'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, in caso di classamento di immobili con destinazione speciale, come nel caso in esame, l'attribuzione della rendita catastale deve avvenire con stima diretta per ogni singola unità, potendo tale stima essere effettuata sia con procedimento diretto, sia con procedimento indiretto. La Corte ha precisato che, in mancanza di elementi per una stima basata sui prezzi correnti di mercato, può farsi riferimento al costo di ricostruzione, tenendo conto del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale.
La Corte ha, inoltre, richiamato gli indirizzi operativi dell'Agenzia delle Entrate in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, precisando che deve essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione essere ricondotti all'epoca censuaria delle stime catastali mediante l'indice FOI pubblicato dall'###
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme ai principi enunciati, in quanto era stato rispettato il criterio del costo medio infracensuario e i costi di ricostruzione erano stati ricondotti all'epoca censuaria.
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa alla violazione del diritto di difesa, ritenendo che l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento potesse intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, in quanto gli elementi di fatto indicati dalla società non erano stati disattesi dall'Agenzia e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivava da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


Il testo anonimizzato di questo provvedimento è visibile tramite permalink solo agli utenti muniti di API-Key.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (27371 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.006 secondi in data 23 ottobre 2026 (IUG:RJ-986400) - 1217 utenti online