CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 22540/2025 del 04-08-2025
principi giuridici
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare le condizioni di igiene dei dispositivi di protezione individuale, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, in quanto il lavaggio degli stessi, ove consistano in capi di abbigliamento che proteggono i lavoratori da specifici rischi, rientra nelle predette condizioni di igiene.
L'obbligo del lavoratore di provvedere alla cura dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione, ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 81 del 2008, non include l'obbligo di assicurare le condizioni di igiene dei dispositivi stessi, provvedendo al loro lavaggio, incombendo tale obbligo sul datore di lavoro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta la questione dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere al lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai propri dipendenti. La vicenda trae origine dal ricorso di una società di distribuzione di energia elettrica avverso la sentenza della Corte d'Appello che l'aveva condannata al risarcimento del danno in favore di un dipendente, per il mancato adempimento dell'obbligo di lavaggio dei DPI.
Il lavoratore, inquadrato come tecnico specialista di rete, svolgeva attività di manutenzione di cabine elettriche, verifiche e prove di resistenza su impianti elettrici, spesso operando in tensione e quindi esposto al rischio elettrico. La società aveva fornito al dipendente indumenti specifici, quali camicie antistatiche, pantaloni, giubbetti e giacche resistenti all'arco elettrico, qualificati come DPI. Tuttavia, la società aveva provveduto al lavaggio di tali indumenti solo a partire dal marzo 2021.
La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che l'art. 77, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) imponesse al datore di lavoro l'obbligo di provvedere al lavaggio dei DPI, sia per assicurarne le condizioni di igiene, sia per mantenerli in stato di efficienza. L'inadempimento di tale obbligo aveva causato un danno patrimoniale al dipendente, correttamente liquidato in via equitativa dal Tribunale.
La società ricorrente contestava tale interpretazione, sostenendo che l'art. 77 non sancisse un obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro, e che tale obbligo non potesse essere ricondotto né al mantenimento delle condizioni di igiene, né all'obbligo di manutenzione. Inoltre, la società riteneva che l'art. 78 del d.lgs. n. 81 del 2008, ponendo a carico del lavoratore l'obbligo di "prendersi cura" dei DPI, includesse anche il lavaggio degli stessi.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo l'interpretazione della Corte d'Appello coerente con il tenore letterale e la ratio degli articoli 77 e 78 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché con i principi di diritto costantemente affermati in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La Corte ha evidenziato che, nel caso di DPI consistenti in capi di abbigliamento che proteggono i lavoratori da specifici rischi, il lavaggio degli stessi rientra nelle "condizioni di igiene" che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, ai sensi dell'art. 77. Tale conclusione non è contraddetta dalla previsione per cui le condizioni di igiene sono garantite "mediante la manutenzione" dei dispositivi di protezione, poiché, ove essi siano capi di vestiario, il lavaggio rappresenta una delle modalità per realizzarne la "manutenzione", vale a dire per mantenerli in buono stato.
La Corte ha inoltre sottolineato che la corretta esecuzione del lavaggio era indispensabile per garantire la funzione protettiva degli indumenti forniti ai dipendenti, richiamando le allegazioni della stessa società appellante, secondo cui gli indumenti, per mantenere la loro funzione di protezione dall'arco elettrico, devono essere lavati secondo le precise modalità riportate nelle etichette apposte dal fabbricante.
Infine, la Corte ha escluso che l'obbligo del lavoratore di "provvedere alla cura dei DPI" includesse anche il lavaggio degli stessi, ritenendo che tale espressione non evochi un obbligo il cui adempimento sia indispensabile per garantire lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa, ma unicamente un dover trattare bene le cose e usare una alta dose di diligenza per mantenerle in buono stato, non disperderle e non farle rovinare. La Corte ha evidenziato che addossare ai dipendenti l'obbligo di assicurare le condizioni di igiene dei DPI, provvedendo quindi al lavaggio degli stessi al di fuori dell'ambiente di lavoro e del tempo della prestazione, senza alcuna forma di controllo o vigilanza da parte datoriale, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali su cui è costruito il sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.