CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 23/2025 del 02-01-2025
principi giuridici
L'azione surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.c., è esperibile qualora il debitore trascuri di esercitare i propri diritti ed azioni, intendendosi per trascuratezza non solo l'inerzia totale, ma anche un esercizio incompleto o quantitativamente insufficiente del diritto, purché non si tratti di atti di disposizione dei diritti del debitore.
La legittimazione all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima, ai sensi dell'art. 557, comma 1, c.c., spetta esclusivamente ai legittimari, ai loro eredi o aventi causa, non potendo tale azione essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario totalmente pretermesso, in quanto l'esito vittorioso dell'azione comporterebbe l'acquisizione della qualità di erede, imponendo un'accettazione dell'eredità non obbligatoria e strettamente personale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Azione Surrogatoria e Tutela dei Creditori del Legittimario Pretermesso: Necessaria una Revisione Giurisprudenziale?
Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione solleva questioni di notevole interesse giuridico in materia di azione surrogatoria, con particolare riferimento alla tutela dei creditori del legittimario pretermesso. La vicenda trae origine da una complessa successione testamentaria, caratterizzata da plurimi testamenti e contestazioni sulla loro validità.
Nel caso di specie, due soggetti, beneficiari di un testamento olografo, agivano in giudizio per contestare un successivo testamento che designava un altro soggetto come unico erede. Un creditore di quest'ultimo interveniva nel giudizio, sostenendo che il suo debitore era divenuto erede in forza del testamento contestato e che, pertanto, aveva diritto ad agire in via surrogatoria per tutelare il proprio credito. In sostanza, il creditore intendeva esercitare l'azione di riduzione per lesione di legittima, azione che sarebbe spettata al suo debitore in quanto figlio del de cuius, ma che quest'ultimo non aveva intrapreso.
Il Tribunale, in primo grado, accoglieva la domanda principale, dichiarando la falsità del testamento contestato e riconoscendo la validità del testamento precedente. L'intervenuto veniva soccombente. La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il creditore non avesse i requisiti per sostituirsi al suo debitore, in quanto quest'ultimo non era rimasto inerte nell'esercizio dei propri diritti.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha rilevato l'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito alla nozione di "trascuratezza" quale presupposto dell'azione surrogatoria. Un primo orientamento, più tradizionale, richiede un comportamento totalmente omissivo da parte del debitore, mentre un secondo orientamento valorizza un esercizio incompleto o quantitativamente insufficiente dei propri diritti.
Nel caso in esame, il debitore, pur essendosi costituito in giudizio, si era limitato ad aderire alle domande degli attori, senza intraprendere l'azione di riduzione per lesione di legittima. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale condotta potesse configurare una "trascuratezza" rilevante ai fini dell'azione surrogatoria, sollevando dubbi sulla correttezza della decisione della Corte d'Appello.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha sollevato un'ulteriore questione di grande rilievo nomofilattico, relativa all'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso. La Corte ha evidenziato che il codice civile non appresta specifici strumenti di tutela a favore dei creditori del legittimario pretermesso, e che la giurisprudenza ha individuato una possibile soluzione nella lettura in negativo dell'art. 557, comma 3, cod. civ., norma che si riferisce ai creditori del defunto e non del legittimario pretermesso.
La Corte di Cassazione ha espresso perplessità su tale interpretazione, ritenendo che l'azione di riduzione per lesione di legittima, comportando l'acquisizione della qualità di erede, non possa essere esercitata in via surrogatoria, in quanto ciò finirebbe per imporre al legittimario pretermesso un'accettazione dell'eredità non voluta.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rimesso la causa al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di sottoporre le questioni sollevate alle Sezioni Unite, al fine di garantire una maggiore certezza del diritto e una più efficace tutela dei creditori del legittimario pretermesso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.