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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 23339/2025 del 15-08-2025

principi giuridici

Il requisito della vivenza a carico del genitore, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità al figlio maggiorenne inabile, pur non identificandosi indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.

In tema di pensione di reversibilità, la disposizione di cui all'art. 46 del d.l. n. 248/2007, che ha aggiunto all'art. 8 della L. n. 222/1984 il comma 1-bis, in quanto norma di deroga, deve essere interpretata in modo rigoroso, sia per la peculiarità del beneficio riconosciuto in costanza di prestazioni pensionistiche ai superstiti, sia per la specificità dell'ambito organizzativo presso cui le attività con finalità terapeutica vengono svolte.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del pensionato, l'art. 8 della L. n. 222/1984 attribuisce rilevanza al criterio oggettivo della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Pensione di Reversibilità e Attività Lavorativa con Finalità Terapeutica: Limiti e Condizioni


La pronuncia in esame affronta la complessa questione del diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni riconosciuti inabili al lavoro, con particolare riferimento all'incidenza sullo stesso dello svolgimento di attività lavorativa con finalità terapeutica.
La vicenda trae origine dal rigetto, in sede amministrativa, della domanda di pensione di reversibilità presentata da una persona, orfana maggiorenne, in quanto l'attività lavorativa svolta non rientrava nei requisiti previsti dall'art. 46 del d.l. n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008. Il Tribunale, in prima istanza, aveva riconosciuto il diritto alla prestazione, interpretando la normativa in senso costituzionalmente orientato, tenuto conto della limitata durata e del modesto reddito derivante dall'attività lavorativa, nonché della sua valenza terapeutica attestata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva riformato la decisione, ritenendo che l'attività svolta presso una cooperativa, pur in presenza di una condizione di invalidità totale e permanente e di convivenza con il genitore, non soddisfacesse i requisiti specifici previsti dalla legge per considerare l'attività lavorativa compatibile con il diritto alla pensione di reversibilità.
La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in linea generale, il figlio maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Tuttavia, hanno sottolineato che l'art. 46 del d.l. n. 248/2007 introduce una deroga a tale principio, consentendo lo svolgimento di attività lavorativa con finalità terapeutica, a determinate condizioni, senza che ciò precluda il diritto alla pensione di reversibilità.
La Corte ha evidenziato che tale normativa, volta a coniugare solidarietà sociale e finalità assistenziali con l'obiettivo di non desocializzare gli inabili, deve essere interpretata in modo rigoroso, sia per la peculiarità del beneficio riconosciuto, sia per la specificità dell'ambito organizzativo in cui l'attività terapeutica viene svolta. In particolare, è stato precisato che l'attività deve essere svolta presso cooperative sociali o datori di lavoro che assumano i soggetti inabili con specifiche convenzioni o contratti, con un orario non superiore alle 25 ore settimanali e con una finalità terapeutica accertata dall'ente erogatore della pensione.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che l'attività svolta dalla persona non rientrava nello schema normativo delineato dall'art. 46, in quanto la cooperativa datrice di lavoro non rientrava nella categoria delle cooperative sociali, l'assunzione non era avvenuta nelle forme contrattuali previste dalla legge e la finalità terapeutica dell'attività non era stata accertata dall'ente erogatore della pensione. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che lo svolgimento dell'attività lavorativa, pur con un reddito modesto, fosse ostativo al riconoscimento della pensione di reversibilità.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, in presenza di una condizione di invalidità totale e permanente, lo svolgimento di un'attività lavorativa che non soddisfi i requisiti dell'art. 46 si pone in contrasto con tale condizione, precludendo il diritto alla pensione di reversibilità. Infine, la Corte ha ricordato che è onere del richiedente fornire la prova del mancato raggiungimento della soglia reddituale minima per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita, al fine di integrare il requisito dello stato di bisogno necessario per l'ammissione al trattamento pensionistico di reversibilità.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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