CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 23415/2025 del 17-08-2025
principi giuridici
Nei contratti di appalto, la clausola che disciplina le contestazioni, domande o riserve dell'appaltatore, prevedendo requisiti di forma e di contenuto specifici, si applica a tutte le richieste di natura economica formulate dall'appaltatore, a prescindere dalla qualificazione formale delle stesse come riserve in senso stretto.
In tema di appalto, la riserva formulata dall'appaltatore deve contenere, a pena di decadenza, una quantificazione, anche non definitiva, dei danni o dei maggiori oneri economici derivanti dalle pretese avanzate, non potendo supplire a tale requisito la successiva indicazione dell'importo richiesto, formulata a distanza di tempo dall'iscrizione della riserva.
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testo integrale
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sintesi e commento
Decadenza dalla Riserva per Omessa Quantificazione del Danno in Appalti Pubblici
La pronuncia in esame affronta la questione della decadenza dal diritto al risarcimento danni in un contratto di appalto pubblico, a seguito di riserva formulata dall'appaltatore. La vicenda trae origine da un contratto stipulato tra una cooperativa di costruzione e la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la realizzazione di uno scalo merci e la bonifica da ordigni bellici.
Nel corso dei lavori, l'autorità militare impose prescrizioni aggiuntive per la bonifica, estendendo l'area e la profondità degli interventi. L'appaltatore, pur avendo ricevuto un ordine di servizio che prevedeva il pagamento di tali lavori come variante, si vide successivamente negata la relativa perizia. L'appaltatore iscrisse tempestivamente una riserva, contestando la natura dei lavori come rientranti nell'ambito del contratto originario e lamentando uno squilibrio contrattuale, senza però quantificare specificamente il danno subito.
La controversia giunse in tribunale, dove la domanda dell'appaltatore fu rigettata per decadenza, non avendo specificato l'importo richiesto nella riserva. La Corte d'Appello confermò tale decisione, ribadendo che la riserva, pur tempestiva, era priva del requisito di specificità richiesto dalle condizioni generali di contratto, che impongono la quantificazione del danno. I giudici di secondo grado precisarono che, anche qualora la pretesa non fosse qualificabile come riserva, essa avrebbe comunque dovuto rispettare i requisiti di specificità previsti per qualsiasi domanda o contestazione dell'appaltatore.
La Suprema Corte, investita del ricorso, ha dichiarato inammissibili le censure proposte dall'appaltatore. In particolare, la Corte ha rilevato che la committente aveva sempre eccepito la decadenza dalla riserva per assenza di specificità del suo contenuto, con riferimento al quantum risarcitorio. La Corte ha sottolineato che l'appaltatore, pur avendo tempestivamente iscritto la riserva, non aveva adempiuto all'obbligo di specificare la quantificazione del danno. La Corte ha ribadito che, anche qualora la domanda non fosse qualificabile come riserva, essa avrebbe comunque dovuto rispettare i requisiti di specificità previsti per qualsiasi domanda o contestazione dell'appaltatore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.