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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 23637/2025 del 21-08-2025

principi giuridici

Nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, la notifica della citazione in giudizio di divisione da parte di un coerede ai chiamati all'eredità, in data successiva al compimento del termine decennale di prescrizione del diritto di accettare, implica rinuncia tacita alla prescrizione del loro diritto ad accettare, ai sensi dell'art. 2937 c.c.

La rinuncia alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità, ai sensi dell'art. 2937, comma 3, c.c., è un negozio unilaterale non recettizio, la cui validità ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia il soggetto interessato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile, anche da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto.

L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti in divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità implica che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità: rinuncia tacita e conseguenze tra coeredi


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda successoria, incentrata sulla prescrizione del diritto di accettare l'eredità e sulla rinuncia tacita alla prescrizione da parte di un coerede.
La controversia trae origine da un giudizio di divisione ereditaria promosso da un soggetto nei confronti dei suoi fratelli e sorelle, in relazione ai beni relitti dai genitori. Uno dei fratelli convenuti eccepiva la prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte di alcune sorelle, le quali non avevano mai compiuto atti di accettazione né avevano manifestato interesse per i beni ereditari. Il Tribunale rigettava l'eccezione, ma la Corte d'Appello accoglieva parzialmente l'impugnazione, dichiarando prescritto il diritto di accettare l'eredità da parte delle sorelle in questione.
La vicenda giungeva quindi all'esame della Corte di Cassazione, la quale ha cassato la sentenza d'appello, ritenendo fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione e rinuncia alla prescrizione.
La Suprema Corte ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia successoria. In primo luogo, ha ricordato che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, ai sensi dell'art. 480 del codice civile. Tuttavia, la prescrizione non opera automaticamente, ma deve essere eccepita dalla parte interessata.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che la parte che ha interesse al vantaggio prodotto dalla prescrizione può rinunciare a farla valere, manifestando in modo inequivocabile la volontà di considerare ancora integro ed operante il diritto altrui di accettare l'eredità. La rinuncia alla prescrizione può essere espressa o tacita, e può desumersi anche da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che il fratello che aveva eccepito la prescrizione, in un precedente giudizio aveva citato in divisione le sorelle, quando il termine decennale per l'accettazione dell'eredità era già decorso. Tale comportamento, secondo la Corte, implicava una rinuncia tacita alla prescrizione del diritto delle sorelle di accettare l'eredità.
La Corte ha precisato che la rinuncia alla prescrizione, una volta intervenuta, non può essere considerata come un mero atto interruttivo, ma produce l'effetto di rendere nuovamente efficace il diritto di accettare l'eredità, come se il termine di prescrizione non fosse mai decorso.
Infine, la Corte ha chiarito che l'intervenuta rinuncia di un coerede ad eccepire la prescrizione non corrisponde, evidentemente e per sé sola, all'intervenuta accettazione dell'eredità da parte del chiamato inerte. Può accadere, pertanto, che proponga l'eccezione ex art. 480 cod. civ. altro coerede che non abbia già rinunciato ex 2937 cod. civ.: in tale ipotesi, l'eccezione giova a tutti i chiamati all'eredità.
La Corte d'Appello dovrà quindi riesaminare la vicenda alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, valutando se, nel caso concreto, sussistano elementi idonei a dimostrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte delle sorelle, tenendo conto della rinuncia alla prescrizione operata dal fratello.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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