CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 240/2025 del 07-01-2025
principi giuridici
In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause, salvo che si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi.
La stipulazione del subappalto, pur autorizzata dal committente, instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.
Nell'ipotesi di chiamata del terzo in garanzia, a differenza del caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea non si estende automaticamente al terzo chiamato, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Decadenza dell'Azione per Gravi Difetti Costruttivi: Quando Inizia a Decorrere il Termine?
La Suprema Corte si è pronunciata su una complessa vicenda riguardante i gravi difetti di un immobile, affrontando in particolare il tema della decorrenza del termine per la denuncia dei vizi ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.
La controversia trae origine da un'azione promossa da un soggetto nei confronti di una società costruttrice e di un'altra società, ritenute responsabili in solido per i difetti riscontrati in un complesso immobiliare. La società costruttrice, a sua volta, aveva chiamato in causa una società subappaltatrice e un professionista (progettista e direttore dei lavori), chiedendone la manleva. Il Tribunale aveva accertato la responsabilità delle società convenute, condannandole al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado.
La società costruttrice ha impugnato la sentenza d'appello in Cassazione, lamentando, tra l'altro, l'erronea individuazione del momento di scoperta dei vizi e, di conseguenza, l'errato rigetto dell'eccezione di decadenza dall'azione. Secondo la ricorrente, i vizi erano percepibili già in un momento antecedente a quello individuato dalla Corte d'Appello, che aveva fatto coincidere la scoperta con il deposito di una relazione tecnica.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento secondo cui il termine per la denuncia dei gravi difetti non inizia a decorrere finché il committente non abbia una conoscenza sicura dei difetti stessi. Tale consapevolezza, secondo i giudici, non può ritenersi raggiunta fino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti e non si sia acquisita, grazie ad accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e l'individuazione delle sue cause. Solo in caso di problemi di immediata percezione, sia nella loro entità che nelle loro possibili cause, il termine non è necessariamente postergato all'esito di approfondimenti tecnici. Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva accertato che l'individuazione delle cause dei difetti non era agevole, giustificando così il differimento del decorso del termine di decadenza.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la responsabilità della società costruttrice nei confronti del committente non viene meno per il solo fatto di aver subappaltato parte dei lavori. L'appaltatore, infatti, rimane responsabile per l'operato del subappaltatore, soprattutto se ha mantenuto un potere di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori. Infine, la Cassazione ha precisato che, in caso di chiamata in garanzia "impropria" (e non per comunanza di causa), il giudice non può condannare direttamente il terzo chiamato (subappaltatore o professionista) nei confronti dell'attore (committente), stante l'autonomia dei rapporti giuridici coinvolti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.