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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 24630/2025 del 05-09-2025

principi giuridici

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, introdotte con richiesta di decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, grava sulla parte opposta; in difetto, si dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale e si revoca il decreto ingiuntivo.

Il ricorso per decreto ingiuntivo, nelle materie in cui è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione, può essere presentato anche senza il previo esperimento di tale tentativo, in quanto strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mediazione obbligatoria in opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere grava sul creditore opposto


La pronuncia in commento affronta la questione, ormai ampiamente dibattuta, dell'onere di promuovere la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riferimento alle controversie in materia di telecomunicazioni.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di telecomunicazioni nei confronti di un consorzio per il pagamento di somme relative a servizi di telefonia. Il consorzio proponeva opposizione, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dalla normativa di settore. Il Tribunale adito dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione, ritenendo che l'onere di attivare la mediazione gravasse sull'opponente.
Il consorzio appellava la decisione, contestando l'erronea attribuzione dell'onere di mediazione e sostenendo che la sanzione di improcedibilità dovesse colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria. La Corte d'Appello rigettava l'appello, dichiarando inammissibili i motivi di gravame e confermando l'orientamento secondo cui, nella struttura bifasica del giudizio monitorio, l'onere di attivare la mediazione incombe sull'opponente.
La questione giungeva quindi all'attenzione della Suprema Corte, a seguito del ricorso proposto dal consorzio. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, l'erronea applicazione delle norme in materia di mediazione obbligatoria e la mancata considerazione del recente orientamento delle Sezioni Unite, che attribuisce l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano ammissibili e fondati, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, pone a carico del creditore opposto l'onere di promuovere la procedura di mediazione, con la conseguenza che, in caso di mancata attivazione, si determina l'improcedibilità della domanda giudiziale e la revoca del decreto ingiuntivo. La Suprema Corte ha evidenziato come tale principio sia stato recepito anche dal legislatore con l'introduzione dell'art. 5-bis nel d.lgs. n. 28 del 2010.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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