CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 26521/2025 del 01-10-2025
principi giuridici
In tema di violazioni del codice della strada per superamento dei limiti di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non omologato, non potendo la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità ritenersi equipollente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 e dall'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
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testo integrale
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sintesi e commento
Validità delle Prove di Velocità: Necessaria l'Omologazione degli Autovelox
La Suprema Corte è intervenuta nuovamente sulla questione della validità delle rilevazioni di velocità effettuate tramite autovelox, ribadendo un principio fondamentale per la legittimità delle sanzioni amministrative. La vicenda trae origine da un verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale nei confronti di un automobilista per aver superato i limiti di velocità su una strada statale. L'infrazione era stata rilevata attraverso un'apparecchiatura elettronica installata in postazione fissa.
Il contravventore aveva impugnato il verbale, contestando, tra l'altro, la mancata omologazione dell'autovelox, sostenendo che fosse stata rilasciata solo un'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenuto incompetente. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano respinto le sue ragioni, ritenendo sufficiente l'approvazione ministeriale.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata. I giudici hanno affermato che, in tema di violazioni del codice della strada per superamento dei limiti di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con un'apparecchiatura autovelox approvata ma non debitamente omologata. L'approvazione preventiva dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere considerata equipollente all'omologazione ministeriale prescritta dall'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada.
La Corte ha sottolineato che l'articolo 142 del Codice della Strada prevede che solo le apparecchiature debitamente omologate possono fornire dati considerati "fonti di prova" per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. L'articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada disciplina i "controlli ed omologazioni" e contempla attività e funzioni distinte per i procedimenti di approvazione e di omologazione, evidenziando la differenza dei conseguenti effetti giuridici.
La Suprema Corte ha precisato che l'articolo 45, comma 6, del Codice della Strada, nel fare riferimento ai mezzi tecnici per l'accertamento automatico delle violazioni, distingue nettamente tra approvazione e omologazione, senza operare alcuna equiparazione. Pertanto, l'omologazione è un requisito necessario per i dispositivi specificamente destinati al controllo della velocità, come gli autovelox, affinché le loro rilevazioni possano costituire una valida fonte di prova.
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