CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 28839/2025 del 31-10-2025
principi giuridici
La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per i danni cagionati da animali è fondata sul criterio dell'utilizzazione, ovvero dello sfruttamento economico o funzionale dell'animale stesso, e grava, alternativamente, sul proprietario o sul soggetto che si serve dell'animale per soddisfare un proprio interesse, non sul mero custode.
Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., non rileva la mera custodia dell'animale, bensì l'interesse che la sua utilizzazione è diretta a soddisfare.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità per Danni da Animali: Chi Risponde, il Proprietario o il Custode?
La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla responsabilità per i danni cagionati da un cane, affrontando il tema della distinzione tra proprietario e custode dell'animale ai fini dell'imputazione della responsabilità civile.
La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da un allevatore che aveva subito l'aggressione del proprio gregge da parte di un cane pastore. L'allevatore aveva citato in giudizio il proprietario del cane, il custode della proprietà dove l'animale era tenuto e la compagnia assicurativa di quest'ultimo. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti del solo proprietario, decisione confermata in appello.
Il proprietario del cane ha impugnato la sentenza di secondo grado, sostenendo che la responsabilità dovesse ricadere sul custode della proprietà, in quanto quest'ultimo si occupava dell'animale durante i suoi periodi di assenza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo un principio fondamentale in materia di responsabilità per danni da animali.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, ai sensi dell'articolo 2052 del codice civile, la responsabilità non si fonda sulla mera "custodia" dell'animale, bensì sull'"utilizzazione" dello stesso, ovvero sullo sfruttamento economico o funzionale. In altre parole, risponde dei danni l'individuo che si serve dell'animale per trarne una propria utilità, che sia il proprietario o un soggetto diverso. La Corte ha evidenziato che la norma esclude espressamente che abbia rilievo, ai fini della responsabilità, il fatto che l'utilizzatore dell'animale ne abbia la custodia o meno.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha rilevato che il cane, pur essendo accudito dal custode della proprietà, era utilizzato nell'interesse del proprietario, sia esso per fini di difesa o di compagnia. Pertanto, la responsabilità per i danni cagionati dall'animale non poteva essere trasferita al custode, il quale non traeva alcun vantaggio personale dall'utilizzo del cane. La Corte ha sottolineato che non era stata adeguatamente allegata, prima ancora che provata, una situazione tale da configurare una utilizzazione dell'animale da parte del custode per la soddisfazione di un interesse proprio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.