CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 28935/2025 del 02-11-2025
principi giuridici
Nei rapporti tra ### S.p.A. e i cointestatari di un libretto di risparmio postale nominativo, l'art. 8, comma 3, del D.M. 6 giugno 2002, il quale prevede che i versamenti e i prelevamenti effettuati da ciascun intestatario separatamente liberano pienamente ### S.p.A. nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario, deve essere interpretato nel senso che ### S.p.A. può rifiutare il pagamento solo a seguito della notifica di atti da cui risulti che ormai nessuno degli originari intestatari è, per qualsivoglia ragione, legittimato alla riscossione.
In caso di libretto di deposito cointestato a firme disgiunte, ciascun cointestatario ha un titolo formale di legittimazione a ricevere la prestazione, rafforzato dalla clausola "pari facoltà di rimborso", che istituisce un rapporto di solidarietà attiva tra i titolari; in ragione di tale solidarietà attiva, ai sensi dell'art. 1295 c.c., nei rapporti interni, alla morte di uno dei concreditori, il credito si divide fra gli eredi in proporzione delle quote, senza toccare la posizione del cointestatario superstite.
La legittimazione alla riscossione del credito va concettualmente distinta dalla titolarità del credito stesso.
In materia di obbligazioni solidali, quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori, ai sensi dell'art. 1292 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione al Rimborso di Libretto Postale Cointestato: Limiti e Tutele
La pronuncia in commento affronta la complessa questione dell'opposizione al rimborso di somme depositate su un libretto postale cointestato, a seguito del decesso di uno dei cointestatari. La vicenda trae origine dall'opposizione presentata da un erede di una persona defunta, cointestataria di un libretto postale, alla richiesta di rimborso avanzata dall'altro cointestatario. L'istituto postale, in un primo momento, aveva accolto l'opposizione, rifiutando il rimborso.
La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del cointestatario superstite, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina del risparmio postale vigente al momento dell'apertura del rapporto, successiva all'abrogazione delle precedenti normative. Secondo i giudici di secondo grado, in mancanza di prova contraria, le somme depositate si presumono di proprietà dei cointestatari in parti uguali, e l'istituto postale avrebbe dovuto bloccare solo la metà delle somme depositate, in attesa della definizione della successione.
La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato il ricorso dell'istituto postale, chiarendo alcuni punti fondamentali. In primo luogo, ha ribadito che la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell'apertura del rapporto, e non quella precedente, anche se il libretto era stato originariamente aperto in data anteriore. Nel caso in esame, il rapporto era sorto successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale che ha abrogato le precedenti normative in materia di risparmio postale.
In secondo luogo, la Corte ha precisato che la normativa attuale non prevede più la possibilità di opposizione al rimborso da parte degli eredi dei cointestatari del libretto. L'istituto postale può opporsi al pagamento solo in caso di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario.
Infine, la Suprema Corte ha chiarito che la clausola di "pari facoltà di rimborso" attribuisce a ciascun cointestatario il diritto di disporre dell'intera somma depositata, salvo il diritto degli altri cointestatari o dei loro eredi di agire per la divisione del credito. Pertanto, l'istituto postale non può rifiutare il rimborso al cointestatario superstite, anche se vi è un'opposizione da parte degli eredi del cointestatario defunto, a meno che non vi siano atti che limitino la disponibilità del credito da parte di tutti gli intestatari. La Corte ha evidenziato la distinzione tra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione, sottolineando che il debitore è tenuto a pagare a chi è legittimato alla riscossione, senza che ciò pregiudichi l'effettiva titolarità del credito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.