CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 2934/2025 del 05-02-2025
principi giuridici
Nelle controversie relative a modifiche o deroghe al prezzo chiuso nei contratti di appalto pubblico, in assenza di clausola contrattuale che le autorizzi, l'amministrazione, fino al riconoscimento del diritto alla compensazione per l'aumento dei costi dei materiali, resta titolare di un potere discrezionale di apprezzamento della pretesa, il cui esercizio è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di compensazione per l'aumento dei costi dei materiali in appalti pubblici non presuppone necessariamente una clausola contrattuale che attribuisca all'amministrazione un potere discrezionale di riconoscimento, ma sussiste anche qualora il contratto sia stipulato a prezzo chiuso e l'amministrazione non abbia sottoscritto un accordo bonario sulla revisione, né emesso un provvedimento finale, esplicito ed incondizionato, di riconoscimento della pretesa.
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testo integrale
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sintesi e commento
Giurisdizione nelle controversie relative alla compensazione dei prezzi nei contratti pubblici: prevale la natura autoritativa dell'intervento amministrativo
La pronuncia in commento affronta la questione della giurisdizione nelle controversie relative alla compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione in un contratto di appalto pubblico. La vicenda trae origine da una richiesta di pagamento avanzata da una società appaltatrice nei confronti di un Consorzio autostradale e di una società partecipata dallo Stato, a titolo di compensazione per l'aumento del prezzo dell'acciaio, con riferimento a lavori eseguiti in annualità specifiche.
Il Tribunale adito in primo grado aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo che la materia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto l'amministrazione non aveva mai riconosciuto il debito, configurando la posizione della società appaltatrice come titolare di un mero interesse legittimo. A seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, quest'ultimo ha sollevato un conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che la giurisdizione amministrativa sussisterebbe solo in presenza di una clausola contrattuale che attribuisca all'amministrazione un potere discrezionale di riconoscere il compenso revisionale, potere che verrebbe meno in caso di adozione di un decreto ministeriale che accerti l'entità dell'aumento e di contabilizzazione dei costi da parte del direttore dei lavori.
La Suprema Corte, chiamata a dirimere il conflitto, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. I giudici hanno richiamato l'articolo del codice del processo amministrativo che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi della normativa sui contratti pubblici. La Corte ha evidenziato che la compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali, pur incidendo sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, implica una fase in cui l'amministrazione esercita un potere amministrativo, cui si contrappone una situazione soggettiva del privato qualificabile come interesse legittimo.
La pronuncia sottolinea che il discrimine tra le due giurisdizioni risiede nell'esistenza di una clausola contrattuale che attribuisca all'amministrazione un potere discrezionale di apprezzamento della richiesta di compensazione. In assenza di tale clausola, la controversia appartiene al giudice amministrativo, poiché il diritto alla compensazione dipende da un provvedimento dell'amministrazione che lo riconosca. Nel caso di specie, i contratti di appalto erano stati stipulati a prezzo chiuso, senza alcuna possibilità di revisione, e all'epoca dell'affidamento dei lavori non era ancora in vigore la normativa che prevedeva la compensazione per l'aumento dei costi dei materiali. Pertanto, la Corte ha ritenuto che il Consorzio non avesse sottoscritto un accordo bonario sulla revisione e aveva versato solo una parte di quanto richiesto, mancando un provvedimento finale, esplicito e incondizionato, di riconoscimento della pretesa.
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