CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 31884/2025 del 07-12-2025
principi giuridici
Il lavoratore turnista che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale ha diritto al riposo compensativo ovvero, in alternativa, alla corresponsione della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, cumulabile con l'indennità di turno di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995.
I pareri dell'ARAN non hanno valore vincolante né costituiscono interpretazione autentica della contrattazione collettiva, la quale richiede il procedimento negoziale specifico disciplinato dall'art. 64 d.lgs. n. 165/2001.
In caso di integrale conformità della decisione della Corte di Cassazione alla proposta di definizione formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il rigetto del ricorso integra un'ipotesi di abuso del processo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., salvo che sussistano ragioni idonee a giustificare il comportamento processuale della parte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Legittimità della Maggiorazione per Festività Infrasettimanali per i Lavoratori Turnisti del Comparto Sanità
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia riguardante il diritto dei lavoratori turnisti del comparto sanità alla maggiorazione retributiva per l'attività prestata durante le festività infrasettimanali. La vicenda trae origine dalla domanda di alcuni dipendenti di un'azienda ospedaliera, i quali rivendicavano il pagamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione, in base all'art. 9 del CCNL del 20.9.2001, per i turni svolti nei giorni festivi infrasettimanali.
La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda dei lavoratori, ritenendo che il compenso rivendicato fosse cumulabile con l'indennità di turno prevista dal CCNL del 1.9.1995. L'azienda ospedaliera ha impugnato tale decisione, sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato la fattispecie, applicando erroneamente le norme contrattuali. In particolare, l'azienda contestava la spettanza dell'indennità di turno per il lavoro prestato il sabato, in caso di ripartizione dell'orario su cinque giorni lavorativi, e l'articolazione del servizio su tre turni, qualora la prestazione non eccedesse l'orario contrattualmente previsto.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda ospedaliera. I giudici di legittimità hanno rilevato che le censure sollevate non si riferivano al decisum della Corte d'Appello, il quale riguardava specificamente la questione delle festività infrasettimanali e non la diversa problematica della prestazione lavorativa resa nel sesto giorno in caso di ripartizione dell'orario su cinque giorni. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'azienda non avesse fornito argomenti idonei a superare l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, che riconosce ai lavoratori turnisti il diritto al riposo compensativo o alla maggiorazione per il lavoro festivo, in aggiunta all'indennità di turno. Irrilevante è stato considerato il richiamo ai pareri dell'ARAN, in quanto privi di valore vincolante e non costituenti interpretazione autentica delle norme contrattuali.
La Suprema Corte ha, infine, applicato l'art. 380 bis c.p.c., condannando l'azienda ricorrente al pagamento di una somma a favore dei controricorrenti e di un'ulteriore somma a favore della Cassa delle Ammende, ravvisando un abuso del processo per non essersi attenuta alla proposta di definizione formulata, che trovava conferma nella decisione finale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.