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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 31994/2025 del 09-12-2025

principi giuridici

Nel giudizio di querela di falso avente ad oggetto una scrittura privata, incombe sul querelante l'onere di provare sia che la sottoscrizione fu apposta su foglio non ancora riempito, sia che il successivo riempimento avvenne absque pactis.

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l'adempimento di cui all'art. 71 cod. proc. civ. è soddisfatto con la comunicazione all'ufficio competente del P.M. dell'avviso dell'udienza, al fine di consentirgli di intervenire in giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Querela di Falso: Ripartizione dell'Onere Probatorio e Valutazione delle Risultanze Istruttorie


La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di querela di falso civile, originato da un decreto ingiuntivo richiesto sulla base di una scrittura privata. La vicenda trae origine da un rapporto tra due soggetti, uno dei quali aveva svolto attività di geometra e si era occupato di seguire i lavori di costruzione dell'abitazione dell'altro, anticipando somme di denaro. Successivamente, era stata redatta una scrittura privata in cui il beneficiario dei lavori si riconosceva debitore di una somma di denaro.
Il soggetto ingiunto aveva proposto opposizione al decreto, contestando l'esistenza del debito e, contestualmente, aveva presentato querela di falso contro la scrittura privata, sostenendo che fosse stata redatta su un foglio firmato "in bianco" e poi riempito abusivamente, senza il suo consenso.
Il Tribunale aveva rigettato la querela di falso per mancanza di prova. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ribadendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, spettava al querelante dimostrare l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco. La Corte aveva ritenuto che tale prova non fosse stata fornita, basandosi sulle allegazioni della stessa querelante, che aveva ammesso la frequente sottoscrizione di fogli in bianco, e sulle dichiarazioni di un testimone che aveva confermato di aver assistito alla firma di due fogli bianchi per una pratica comunale.
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in tema di querela di falso, spetta al querelante l'onere di dimostrare sia che la firma è stata apposta su un foglio non ancora riempito, sia che il riempimento è avvenuto senza il suo consenso. Hanno inoltre precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non costituisce vizio censurabile, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non ha dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La Corte ha evidenziato che la ricorrente, in realtà, non contestava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata attribuzione di valore probatorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto. I giudici hanno ritenuto che tali dichiarazioni non avessero valore confessorio e che, comunque, la ricorrente non avesse interesse a che fossero apprezzate dal giudice, in quanto non avrebbero potuto portare a un risultato probatorio a lei favorevole.
Infine, la Suprema Corte ha sottolineato che l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice di merito, cui compete la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.
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testo integrale


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