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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 3227/2025 del 08-02-2025

principi giuridici

La contestazione della provenienza e del contenuto di una scrittura privata proveniente da un terzo, in un giudizio, non richiede l'esperimento del procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c., né preclude la possibilità di contestarne l'attendibilità e la veridicità con ogni mezzo di prova, rimettendo al giudice la valutazione del documento nel contesto probatorio complessivo.

In tema di prova documentale, il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria esclusivamente il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo, la quale è utilizzabile anche se disconosciuta e può essere ritenuta inattendibile dal giudice anche in assenza di contestazione della sua autenticità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revoca di Contributi Pubblici e la Valutazione di Documenti Contestati: un'Analisi Giuridica


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda relativa alla revoca di un contributo pubblico concesso ai sensi della legge ###/92. Una società, la ### s.r.l., aveva convenuto in giudizio un istituto bancario, il Ministero dello Sviluppo Economico e un soggetto terzo, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla suddetta revoca.
Il fulcro della controversia risiedeva nella validità e veridicità di una lettera di referenze bancarie, presentata dalla società al fine di dimostrare la solidità patrimoniale dei propri soci. Tale documento era stato contestato dall'istituto bancario, che ne aveva disconosciuto la provenienza e il contenuto.
I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano respinto la domanda risarcitoria della società. In particolare, la Corte d'Appello aveva evidenziato come la lettera di referenze non solo fosse stata disconosciuta dalla banca, ma presentasse anche incongruenze rispetto alla reale situazione finanziaria del socio a cui si riferiva. Inoltre, era emerso che la lettera proveniva da un promotore finanziario e non direttamente dall'agenzia bancaria. La Corte aveva quindi ritenuto legittima la revoca del contributo, in quanto l'utilizzo di un documento non veritiero aveva minato il rapporto di fiducia con la Pubblica Amministrazione. Ulteriore elemento a sostegno della revoca era stata la mancata dimostrazione, da parte della società, di aver sostenuto le spese necessarie per poter richiedere la prima quota del finanziamento.
La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando diverse censure. In primo luogo, la ricorrente lamentava la violazione delle norme in materia di verificazione di scrittura privata e querela di falso, sostenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto sussistente un disconoscimento della lettera di referenze, in assenza della partecipazione al giudizio dell'istituto bancario. In secondo luogo, la società contestava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte della Corte d'Appello, che aveva affermato la non veridicità della lettera di referenze. Infine, la ricorrente lamentava la violazione degli obblighi di verifica gravanti sul Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla condotta della banca concessionaria.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate e inammissibili le censure proposte. In particolare, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l'onere del disconoscimento della scrittura privata grava esclusivamente sul soggetto che appare esserne l'autore, e non su colui che contesta l'opponibilità del documento. Nel caso di specie, la lettera di referenze era stata contestata dall'istituto bancario, che ne aveva disconosciuto la provenienza e il contenuto. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la lettera dovesse essere vagliata, quanto a forma, provenienza e contenuto, nell'ambito della valutazione del materiale probatorio in atti, senza necessità di seguire le disposizioni degli artt. 214 e ss. c.p.c.
La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili le censure relative all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto volte esclusivamente a provocare una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quanto effettuato dai giudici di merito. Infine, la Corte ha ritenuto irrilevante la censura relativa alla violazione degli obblighi di verifica gravanti sul Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto la revoca del contributo era stata giustificata, in via autonoma, dall'utilizzo di una lettera di referenze non veritiera.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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