CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 3247/2025 del 09-02-2025
principi giuridici
In tema di progressione economica orizzontale dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), l'anno utile al passaggio di fascia matura, ai sensi degli artt. 4, comma 6, c.c.n.l. del 1998 e 17 del c.c.n.l. del 7.4.2006, avuto riguardo alla data di assunzione di ciascun lavoratore, escluso che le norme innanzi indicate prevedano per tutti i dipendenti indistintamente il transito alla fascia successiva al 31 dicembre di ciascun anno, essendo detta interpretazione del sintagma ‘anno finito’ irragionevole, generando un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assunti il primo gennaio e quelli assunti nel corso dell'anno, i secondi, evidentemente, maturando prima la progressione di carriera, senza alcuna valida giustificazione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Progressione Economica Orizzontale nel CNR: Chiarimenti sui Criteri di Calcolo dell'Anzianità
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa alla corretta interpretazione delle norme contrattuali che disciplinano la progressione economica orizzontale dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). La vicenda trae origine dal ricorso di un dipendente del CNR, il quale contestava le modalità con cui l'ente aveva determinato le date di decorrenza delle sue fasce stipendiali, ritenendo che l'interpretazione fornita dal datore di lavoro avesse comportato un ingiustificato ritardo nella sua progressione di carriera.
In particolare, il dipendente lamentava che il riconoscimento delle fasce stipendiali successive alla terza fosse avvenuto in date successive rispetto a quelle che riteneva corrette, con conseguente pregiudizio economico, anche in relazione al blocco degli stipendi disposto da una precedente normativa. Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente le ragioni del lavoratore, riconoscendo il suo diritto alla ricostruzione della carriera nei limiti della prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione, rigettando integralmente le domande del ricorrente.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha cassato la sentenza d'appello, accogliendo le doglianze del lavoratore. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato in materia di contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato, affermando che la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali può essere denunciata direttamente in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha chiarito che l'interpretazione corretta delle clausole contrattuali relative alla progressione economica orizzontale deve tenere conto della data di assunzione del singolo lavoratore. In particolare, il requisito dell'"anno finito" per il passaggio alla fascia stipendiale successiva non può essere inteso come riferito al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di assunzione, ma deve essere calcolato a partire dal giorno in cui il dipendente ha iniziato a prestare servizio. Un'interpretazione diversa, secondo la Corte, comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assunti in momenti diversi dell'anno.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di progressione economica orizzontale dei dipendenti del CNR, l'anno utile al passaggio di fascia matura avuto riguardo alla data di assunzione di ciascun lavoratore, escludendo che le norme prevedano indistintamente il transito alla fascia successiva al 31 dicembre di ogni anno. La Corte ha rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione della posizione del lavoratore, attenendosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto del giudicato interno intervenuto in punto di prescrizione.
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