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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 32714/2025 del 15-12-2025

principi giuridici

In tema di riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento, per essere idoneo a far perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, concretizzandosi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta; tale disconoscimento non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., non impedendo che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite. Affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Valore probatorio delle trascrizioni di registrazioni audio: limiti e condizioni di utilizzabilità nel processo civile


La pronuncia in esame verte sulla complessa questione dell'ammissibilità e del valore probatorio delle trascrizioni di registrazioni audio nel processo civile, in particolare nel contesto di una controversia tra un paziente e un professionista sanitario.
La vicenda trae origine da una domanda di risarcimento danni avanzata da un paziente nei confronti di un dentista, a seguito di presunti inadempimenti contrattuali relativi a prestazioni odontoiatriche. Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto parzialmente la domanda del paziente, condannando il dentista alla restituzione di una somma di denaro e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d'Appello aveva poi confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello del dentista e dichiarando assorbito l'appello incidentale del paziente.
Il dentista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione di norme costituzionali e del codice civile in materia di prova documentale. In particolare, il ricorrente contestava l'utilizzazione, da parte della Corte d'Appello, della trascrizione di una conversazione avvenuta tra le parti, prodotta dal paziente, nonostante il disconoscimento della stessa da parte del dentista. Secondo il ricorrente, la trascrizione non presentava i requisiti necessari per essere considerata una prova valida, in quanto priva di indicazioni sull'identità del trascrittore, della sua sottoscrizione e di un supporto materiale contenente la registrazione originale.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando i principi consolidati in materia di valore probatorio delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. La Corte ha ribadito che, sebbene il disconoscimento di una riproduzione meccanica non produca gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata (art. 215 c.p.c.), esso non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva ritenuto utilizzabile la trascrizione della conversazione, pur in assenza della registrazione originale, in quanto aveva individuato una serie di elementi univocamente concordanti nel ritenere che il contenuto della trascrizione corrispondesse a quanto effettivamente accaduto. In particolare, la Corte aveva evidenziato la chiara identificabilità degli interlocutori, la precisione e l'articolazione del contenuto della conversazione, nonché la corrispondenza tra le informazioni contenute nella trascrizione e le risultanze della perizia medico-legale.
La Cassazione ha quindi concluso che il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'Appello era conforme ai principi di diritto in materia di disconoscimento delle riproduzioni meccaniche, e che le censure del ricorrente, volte a contestare la ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata, erano inammissibili in quanto miravano a sostituire la propria tesi all'apprezzamento motivatamente raggiunto dal giudice di merito.
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testo integrale


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