CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 34329/2025 del 28-12-2025
principi giuridici
In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, in assenza di previsione di un termine più breve in deroga all'art. 2946 c.c., non operando l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015, in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi al compimento delle attività amministrative, le ingiunzioni di pagamento non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate di 542 giorni, mentre quelle in scadenza nel medesimo periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prescrizione delle obbligazioni tributarie: l'impatto della sospensione Covid-19 e della proroga dei termini
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della prescrizione delle obbligazioni tributarie, con particolare attenzione all'incidenza delle disposizioni emergenziali adottate durante la pandemia da Covid-19.
La vicenda trae origine da un'intimazione di pagamento notificata ad una società cooperativa edilizia, ormai cancellata dal registro delle imprese, per il recupero di un rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2006. L'atto impositivo si fondava su una cartella di pagamento notificata nel dicembre 2010. La società contribuente eccepiva la prescrizione del credito tributario.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso del contribuente, ritenendo che, pur tenendo conto della sospensione dei termini derivante dalla legislazione sull'emergenza epidemiologica, la pretesa tributaria fosse stata azionata oltre i termini prescritti.
L'Agenzia delle Entrate appellava la decisione, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado riconoscevano la validità della notifica della cartella di pagamento nel 2010, ma rilevavano che l'intimazione di pagamento era stata notificata oltre dieci anni dopo. Pur considerando il periodo di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge di stabilità 2014, escludevano l'applicabilità al caso di specie della proroga dei termini di decadenza e prescrizione prevista dall'art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia), in quanto il carico era stato affidato all'agente della riscossione prima dell'anno 2010.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 68 del Decreto Cura Italia, in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, dell'art. 2935 c.c., nonché degli artt. 3 e 53 Cost. L'Agenzia sosteneva che la prescrizione era stata sospesa anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da Covid-19, e che, pertanto, il termine di prescrizione, in scadenza al 31 dicembre 2021, risultava di fatto prorogato di 24 mesi, scadendo il 31 dicembre 2023.
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. In primo luogo, ha precisato che, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale. Per quanto riguarda, invece, le imposte, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
La Corte ha poi ricostruito la disciplina applicabile in materia di sospensione e proroga dei termini di prescrizione durante l'emergenza Covid-19, richiamando l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'art. 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. In particolare, ha evidenziato che il combinato disposto di tali norme porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: le ingiunzioni di pagamento non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate "ex se" di 542 giorni; quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado era incorsa in errore per non aver considerato che la scadenza del termine di prescrizione per l'utile notifica dell'intimazione di pagamento maturava, ai fini delle imposte, nel periodo di sospensione per il Covid, con conseguente "proroga" al 31 dicembre 2023.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.