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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 34910/2025 del 30-12-2025

principi giuridici

Nei giudizi relativi a controversie in materia di fornitura di energia elettrica, qualora il giudice assegni alle parti termine per l'attivazione della procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 3 del TICO (Testo integrato di conciliazione) di cui alla delibera ARERA n. 209/2016, l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione da parte di entrambe le parti determina l'improcedibilità della domanda.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Conciliazione nel Contenzioso Energetico: Ambito di Applicazione e Responsabilità delle Parti


La pronuncia in esame verte sulla questione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel settore della fornitura di energia elettrica, in particolare in relazione a un procedimento monitorio. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia nei confronti di una ditta, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. La ditta ingiunta si opponeva al decreto. La società fornitrice, costituendosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa di settore.
Il Tribunale, rilevando che nessuna delle parti aveva provveduto ad attivare la procedura di conciliazione, dichiarava improcedibili le domande della società fornitrice e revocava il decreto ingiuntivo. La decisione veniva impugnata dalla società fornitrice, ma la Corte d'Appello rigettava il gravame.
La società fornitrice proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione della norma che disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione. La ricorrente sosteneva che tale obbligo gravasse esclusivamente sull'utente finale, e non sul fornitore, rendendo quindi erronea la decisione dei giudici di merito.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d'Appello aveva accertato che il Tribunale aveva assegnato un termine per la presentazione della domanda di conciliazione ad entrambe le parti, e che nessuna di esse aveva adempiuto a tale onere. La Corte territoriale aveva interpretato la normativa di riferimento nel senso che l'esperibilità del tentativo di conciliazione dovesse essere garantita sia dal cliente che dall'operatore, ma nonostante ciò, nessuna delle due parti si era attivata. Tale ratio decidendi, non era stata adeguatamente censurata dalla ricorrente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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