CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 423/2025 del 08-01-2025
principi giuridici
Accertata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola posta dall'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito quanto alla spettanza di frutti e interessi non riguarda i frutti e gli interessi previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali integralmente passibili di restituzione in ragione della retroattività della risoluzione prevista dall'art. 1458 c.c., ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della regolazione della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto deve essere oggetto di ripetizione, la buona fede di cui all'art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva e si identifica nell'ignoranza, in capo all'accipiens, dell'obbligo restitutorio.
La disciplina della ripetizione dell'indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra, onde è escluso che, a fronte dello scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza: in particolare, risolto il contratto per inadempimento, in presenza di un obbligo restitutorio avente ad oggetto i frutti maturati in forza della previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore dei detti frutti, che se ne vede privato, decorrono a far data dal versamento.
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testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione del contratto di investimento e ripetizione dell'indebito: il ruolo della buona fede e la restituzione di frutti e interessi
La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa a un contratto di investimento in obbligazioni, concluso su indicazione di un promotore finanziario di una banca. L'investitore, a seguito del default della società emittente i bond, ha agito in giudizio lamentando la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario e chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione della somma investita e il risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva respinto le domande dell'investitore, ma la Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della banca, condannandola alla restituzione della somma investita, maggiorata degli interessi dalla data del pagamento, e riconoscendo alla banca il diritto a riottenere i titoli obbligazionari. Tuttavia, la Corte d'Appello ha negato la restituzione delle cedole percepite dall'investitore, in assenza di prova della sua mala fede.
La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi alla qualificazione degli ordini di investimento e alla contestazione dell'addebito di violazione degli obblighi informativi.
Il terzo motivo, invece, è stato accolto. La Cassazione ha censurato la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui non aveva tenuto conto delle somme incassate dall'investitore a titolo di riparto parziale nell'ambito della procedura concorsuale dell'emittente e, soprattutto, aveva escluso la restituzione delle cedole percepite, in assenza di mala fede dell'investitore.
La Suprema Corte ha quindi affrontato il tema della ripetizione dell'indebito in caso di risoluzione del contratto, con particolare riguardo al ruolo della buona fede e alla restituzione di frutti e interessi. I giudici hanno affermato che, in tali casi, si applica la disciplina dell'indebito oggettivo, ma hanno precisato che la buona fede rilevante è quella soggettiva, consistente nell'ignoranza dell'obbligo di restituire quanto ricevuto.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la disciplina dell'art. 2033 c.c. sui frutti e gli interessi non si applica ai frutti e agli interessi previsti dal contratto, che, ove percepiti, devono essere integralmente restituiti in ragione della retroattività della risoluzione. La Corte ha inoltre evidenziato che la disciplina della ripetizione dell'indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra, per cui è escluso che, a fronte dello scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, frutti e interessi possano avere diversa decorrenza. In particolare, risolto il contratto per inadempimento, in presenza di un obbligo restitutorio avente ad oggetto i frutti maturati in forza della previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore dei detti frutti, che se ne vede privato, decorrono a far data dal versamento.
In definitiva, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la restituzione delle cedole percepite dall'investitore, affermando che i rendimenti del titolo devono essere restituiti per l'intero, in coerenza con la statuizione, ormai irrevocabile, circa il maturarsi degli interessi compensativi sulla somma investita. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di ### che dovrà decidere in diversa composizione, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.