CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 4867/2025 del 25-02-2025
principi giuridici
In tema di responsabilità aquiliana, il nesso di causalità è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e dal criterio della causalità adeguata, per cui, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo agli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili, ferma restando la diversità del regime probatorio applicabile nel processo civile, ove vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non".
Il giudice, nell'accertamento del nesso causale, deve individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, adottando un criterio di selezione che, laddove non soccorra la regola della c.d. equivalenza delle cause di cui all'art. 2055 c.c., è effettuato procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo", quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento, secondo quanto dispone l'art. 41, comma 2, c.p.
In tema di appello, la condanna al ripristino dello stato dei luoghi disposta dal giudice di secondo grado, a seguito di specifica domanda di riforma della sentenza di primo grado e di condanna al risarcimento dei danni, non incorre nel vizio di ultrapetizione, qualora rientri nell'ambito del potere-dovere del giudice di decidere sulla domanda risarcitoria originaria.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Civile per Danni a Immobili: Nesso Causale e Obblighi di Ripristino
La pronuncia in commento affronta un caso di responsabilità civile extracontrattuale derivante da danni a un appartamento causati dalla demolizione di un tramezzo in un locale sottostante. La vicenda trae origine da una controversia tra proprietari di unità immobiliari sovrapposte, dove i proprietari dell'appartamento superiore lamentavano danni al loro immobile a seguito della rimozione di un tramezzo nei locali di proprietà del convenuto, situati al piano terra.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria, ma la Corte d'Appello, riformando la decisione, aveva accolto la pretesa risarcitoria dei proprietari dell'appartamento danneggiato. La Corte territoriale aveva basato la sua decisione sulle risultanze di consulenze tecniche, le quali avevano evidenziato che, sebbene il tramezzo demolito non avesse originariamente funzione portante, nel tempo aveva assunto un ruolo di supporto per il solaio sovrastante, la cui capacità portante era sottodimensionata. La demolizione del tramezzo, quindi, aveva accentuato la deformazione del solaio, causando le lesioni all'appartamento superiore.
Il proprietario dei locali al piano terra ha impugnato la sentenza d'appello, contestando l'affermazione del nesso causale tra la demolizione del tramezzo e i danni all'appartamento. Il ricorrente sosteneva che le condizioni di vetustà e instabilità del solaio avrebbero comunque causato le lesioni, indipendentemente dalla rimozione del tramezzo, e che la demolizione non poteva essere considerata l'unica causa del danno.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui, in materia di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli articoli 40 e 41 del codice penale, unitamente al criterio della causalità adeguata. Hanno sottolineato che la Corte d'Appello si era correttamente attenuta a tali principi, ritenendo la rimozione del tramezzo la causa unica delle lesioni, in quanto condicio sine qua non del verificarsi del danno. La Corte ha evidenziato che il pregresso deterioramento del solaio non poteva essere considerato una concausa rilevante, poiché l'appoggio sul tramezzo sottostante aveva garantito una condizione di stabilità, venuta meno solo a seguito della demolizione.
Il ricorrente contestava anche la condanna al consolidamento del solaio, sostenendo che tale intervento non era mai stato oggetto della domanda risarcitoria. La Cassazione ha respinto anche questa censura, rilevando che gli attori avevano chiesto la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle somme necessarie per la riparazione dei danni all'interno del loro appartamento, così investendo il giudice d'appello della questione relativa al danno al solaio. La Corte d'Appello, quindi, non aveva ecceduto i limiti del devolutum, ma aveva esercitato il proprio potere-dovere di decidere sulla domanda risarcitoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.