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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 5063/2025 del 26-02-2025

principi giuridici

La mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità, si applica all'atto introduttivo del giudizio e non alle domande riconvenzionali.

In tema di azioni a tutela delle distanze legali, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari pro indiviso dell'immobile confinante qualora ne sia chiesta la demolizione o il ripristino.

Nel giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo.

È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem.

In tema di usucapione, gli atti interruttivi del possesso sono solo quelli aventi natura recuperatoria e demolitoria tassativamente previsti dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., non le richieste o diffide.

In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno non è in re ipsa, ma deve essere provata attraverso presunzioni che, tenendo conto di fattori utili anche alla valutazione equitativa, desumano una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Usucapione di Muro di Confine: Analisi dei Requisiti e Litisconsorzio Necessario


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra proprietari confinanti relativa all'innalzamento e alla modifica di un muro di confine. Il proprietario di una casa a schiera citava in giudizio i vicini, chiedendo la riduzione in pristino del muro e il risarcimento dei danni derivanti dalla limitazione della visuale e dall'impedimento all'ampliamento del suo immobile. I convenuti si opponevano e, successivamente, veniva chiamata in causa la moglie di uno dei convenuti, comproprietaria del muro, la quale presentava una domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'usucapione del diritto a mantenere il muro nello stato in cui si trovava.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande dell'attore, ordinando il ripristino del muro ma negando il risarcimento del danno. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione, ritenendo che l'innalzamento del muro fosse avvenuto oltre vent'anni prima dell'introduzione del giudizio.
La questione giunta all'attenzione della Suprema Corte riguardava, in primo luogo, la necessità o meno di esperire la mediazione obbligatoria anche per le domande riconvenzionali. Sul punto, la Corte ha ribadito che la mediazione obbligatoria si applica esclusivamente all'atto introduttivo del giudizio, e non alle domande riconvenzionali, in linea con la funzione deflattiva della mediazione, che si realizza al momento dell'introduzione della causa.
Un ulteriore punto controverso riguardava la sussistenza di un litisconsorzio necessario attivo in capo a tutti i comproprietari del fondo su cui insisteva il muro, in relazione alla domanda di usucapione. La Corte ha chiarito che il litisconsorzio necessario sussiste solo dal lato passivo, ovvero nei confronti di coloro contro i quali è diretta la domanda di usucapione, mentre non è necessario dal lato attivo, poiché l'accertamento dell'usucapione da parte di uno dei comproprietari produce effetti favorevoli anche per gli altri.
Infine, la Corte ha affrontato il tema della natura abusiva del muro e della sua incidenza sull'usucapibilità. A tal proposito, è stato affermato che l'eventuale abusività della costruzione non preclude l'acquisto per usucapione del diritto a mantenerla, in quanto il difetto della concessione edilizia rileva solo nell'ambito del rapporto pubblicistico con la pubblica amministrazione, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. La Corte ha altresì precisato che le semplici richieste scritte o diffide non sono idonee a interrompere il possesso utile ai fini dell'usucapione, essendo necessari atti giudiziali o atti che comportino la materiale sottrazione del bene al possessore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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