CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 542/2025 del 09-01-2025
principi giuridici
È illegittima la previsione, introdotta con norma regolamentare da ente previdenziale privatizzato, di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti, in quanto tale prelievo costituisce prestazione patrimoniale imposta in assenza di copertura legislativa, in violazione dell'art. 23 Cost.
In materia di indebita applicazione di contributo di solidarietà sui ratei pensionistici, il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data dei singoli prelievi, atteso che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, non ravvisabile laddove sia contestato l'ammontare del trattamento pensionistico.
In materia di indebita applicazione di contributo di solidarietà sui ratei pensionistici, gli interessi legali sulle somme da restituire competono dalla maturazione del diritto, coincidente con il giorno in cui la prestazione non è stata interamente erogata, e non dal momento della domanda giudiziale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Contributo di solidarietà sulle pensioni dei professionisti: illegittimità e prescrizione decennale
La pronuncia in commento trae origine da una controversia tra un pensionato e la cassa previdenziale di una categoria professionale in merito alla legittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione del professionista. Il pensionato, percependo il trattamento pensionistico dal giugno 2001, contestava la legittimità del contributo applicato in virtù di alcune delibere dell'ente previdenziale, chiedendo la restituzione delle somme trattenute.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso del pensionato, dichiarando l'illegittimità del contributo e condannando l'ente alla restituzione delle somme, limitatamente al periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, accogliendo l'appello dell'ente previdenziale solo in relazione alla decorrenza della prescrizione.
Avverso tale decisione, sia l'ente previdenziale che il pensionato proponevano ricorso per Cassazione. L'ente previdenziale lamentava, tra l'altro, la violazione di diverse disposizioni di legge e costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà in virtù dell'autonomia negoziale dell'ente e della necessità di garantire l'equilibrio di bilancio. Il pensionato, invece, contestava l'applicazione della prescrizione quinquennale, ritenendo applicabile quella decennale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale dell'ente previdenziale, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulle pensioni in assenza di una specifica previsione legislativa. I giudici hanno ribadito che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati non è illimitata e non può derogare a norme primarie, in particolare al principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.
Al contrario, la Corte ha accolto il ricorso incidentale del pensionato, affermando che, nel caso di specie, si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale. I giudici hanno precisato che la prescrizione quinquennale si applica solo ai crediti liquidi ed esigibili, messi a disposizione del creditore, mentre nel caso in esame, essendo contestato l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Infine, la Corte ha confermato la decorrenza degli interessi legali dalla maturazione del diritto, ovvero dal giorno in cui la prestazione pensionistica non è stata interamente erogata a causa dell'applicazione del contributo di solidarietà.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.