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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 5433/2025 del 01-03-2025

principi giuridici

In materia di indennità di agente unico per gli autoferrotranvieri, la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, demandando alla contrattazione aziendale interventi per incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti e, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti.

La valutazione dell'adeguatezza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., presuppone un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme contrattuali di riferimento, che abbiano nel tempo modificato gli assetti retributivi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indennità di Agente Unico nel Settore Autoferrotranvieri: Prevalenza della Contrattazione Collettiva


La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla controversia concernente il diritto di un lavoratore, dipendente di una società di trasporti con mansioni di operatore di esercizio addetto alla guida di pullman, alla corresponsione dell'indennità di agente unico. Tale indennità, erogata ai dipendenti delle aziende di trasporto della Regione Campania in ragione dell'attività di vendita dei titoli di viaggio svolta a bordo del veicolo, era stata formalmente soppressa da una legge regionale.
Il lavoratore aveva adito le vie legali lamentando la mancata corresponsione dell'indennità a partire da una certa data, nonostante il continuato svolgimento delle mansioni che ne giustificavano l'erogazione. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello avevano accolto le ragioni del lavoratore, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale alla luce della continuità della prestazione lavorativa e del principio di irriducibilità della retribuzione sancito dall'articolo 36 della Costituzione.
La società datrice di lavoro ha impugnato la decisione della Corte d'Appello, adducendo la violazione dell'articolo 39 della Costituzione, nonché degli articoli 1322, 2077 e 2103 del Codice Civile, contestando l'errata applicazione dei principi in materia di gerarchia delle fonti contrattuali collettive e di autonomia contrattuale regionale. In particolare, la società ricorrente ha evidenziato l'esistenza di un nuovo accordo collettivo che regolamentava il trattamento economico, con conseguente prevalenza del meccanismo di successione dei contratti collettivi.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. I giudici di legittimità hanno ribadito l'orientamento già espresso in precedenti pronunce in materia, sottolineando come la contrattazione collettiva nazionale abbia avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi nel settore autoferrotranvieri, demandando alla contrattazione aziendale interventi volti ad incrementare la produttività.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d'Appello non aveva valutato in maniera compiuta gli accordi collettivi nazionali e regionali intervenuti, complessivamente artefici di una rivisitazione e ristrutturazione dei profili retributivi in questione. Tale confronto con le fonti contrattuali collettive si rende ancor più necessario quando l'elemento retributivo trova la sua ragione e previsione in accordi nazionali che rimandano alla contrattazione territoriale aspetti di interesse produttivo. La decisione della Corte di merito, basata esclusivamente sul richiamo ai principi di cui all'articolo 36 della Costituzione, non poteva prescindere da un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme contrattuali di riferimento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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