CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 6072/2025 del 06-03-2025
principi giuridici
In tema di prova presuntiva degli illeciti relativi agli abusi di mercato, la valutazione del giudice di merito incontra il limite della probabilità, non essendo necessario che i fatti su cui la presunzione si fonda conducano alla ragionevole certezza del fatto ignoto, ma essendo sufficiente che l'inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza.
In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, ai fini della prova circa la sussistenza dell'illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola in una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli privi di rilevanza, e successivamente in una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.
Ai sensi dell'art. 181, comma 3, TUF, affinché un'informazione sia "precisa", non occorre che si tratti di un'informazione relativa ad accadimenti "certi", potendo essa riguardare "eventi" o "complessi di circostanze" ancora in divenire, dei quali però sia "ragionevolmente" prevedibile il verificarsi.
L'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, con riferimento alla condotta di comunicazione a terzi delle informazioni privilegiate, non richiede che l'informazione privilegiata sia "certa", ma postula esclusivamente che l'informazione privilegiata sia di "carattere preciso", né richiede che la comunicazione abbia efficienza causale rispetto alla condotta illecita dell'extraneus.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Insider Trading: la prova presuntiva e la comunicazione di informazioni privilegiate
La pronuncia in esame verte su una complessa vicenda di presunto abuso di informazioni privilegiate, in cui la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) contestava ad un soggetto, all'epoca dei fatti vice presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società, di aver comunicato ad un altro soggetto informazioni privilegiate concernenti discontinuità gestionali e organizzative all'interno della società, comprendenti anche le sue dimissioni dalle cariche apicali.
La CONSOB aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione interdittiva accessoria per violazione dell'art. 187-bis del Testo Unico della Finanza (TUF). L'accusato si opponeva a tale decisione dinanzi alla Corte d'Appello, che accoglieva l'opposizione annullando la sanzione. Secondo la Corte territoriale, pur ammettendo che l'insider trading possa essere provato con metodo presuntivo, nel caso specifico non era stato provato il passaggio di informazioni privilegiate, né che l'altro soggetto avesse acquistato opzioni put su azioni della società realizzando un profitto illecito grazie a tali informazioni. In particolare, la Corte d'Appello riteneva che, anche ammettendo un incontro tra i due soggetti, l'accusato non era ancora certo della sua rimozione dall'incarico e che non era possibile escludere che l'altro soggetto fosse già a conoscenza delle discontinuità organizzative da altre fonti.
La CONSOB ricorreva in Cassazione, lamentando la falsa applicazione delle norme in materia di prova presuntiva e di definizione di informazione privilegiata. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.
La Cassazione ha ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, il ricorso alle presunzioni semplici è ammissibile e che i fatti su cui esse si fondano devono far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza. La Corte ha censurato l'approccio della Corte d'Appello, che aveva richiesto un grado di certezza eccessivo per la prova presuntiva e aveva valutato gli elementi indiziari in modo atomistico e frammentato, anziché complessivo e globale.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'illecito di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, non è necessario che l'informazione sia "certa", ma è sufficiente che sia di "carattere preciso", ovvero che si riferisca a circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili e che sia sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari. Infine, la Corte ha precisato che la fattispecie dell'art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF, non richiede che la comunicazione abbia efficienza causale rispetto alla condotta illecita dell'altro soggetto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.