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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 6639/2025 del 13-03-2025

principi giuridici

Nei contratti di credito collegati, l'azione diretta del consumatore verso il finanziatore ai sensi dell'art. 125-quinquies TUB, in caso di inadempimento del fornitore, presuppone la costituzione in mora di quest'ultimo e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., accertate incidenter tantum, restando soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dal codice civile e dal codice del consumo per l'azione di risoluzione del contratto di fornitura.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Finanziamento Collegato e Inadempimento del Fornitore: Limiti all'Azione Diretta del Consumatore


La pronuncia in esame verte sulla complessa interazione tra contratti di finanziamento collegati all'acquisto di beni e servizi e le tutele previste per il consumatore in caso di inadempimento del fornitore. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo richiesto da una società finanziaria per il mancato pagamento del saldo di un finanziamento concesso per l'acquisto di un impianto fotovoltaico. Gli acquirenti si opponevano al decreto, eccependo il grave inadempimento della società fornitrice dell'impianto, in quanto questo non possedeva le caratteristiche tecniche promesse e non aveva consentito l'accesso agli incentivi statali previsti.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarando la risoluzione del contratto di finanziamento in virtù del collegamento negoziale con il contratto di fornitura e del grave inadempimento di quest'ultimo. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha invece ritenuto fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società finanziaria, osservando che l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore, prevista dall'art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario (TUB), deve essere esercitata nel rispetto dei termini di decadenza previsti dal Codice del Consumo per la denuncia dei vizi della cosa venduta.
La Suprema Corte, investita della questione, ha confermato la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di contratti di credito collegati, l'art. 125-quinquies TUB consente al consumatore di agire direttamente contro il finanziatore per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile, ovvero la gravità dell'inadempimento del fornitore. Tuttavia, tale azione diretta non esonera il consumatore dal rispetto dei termini di decadenza previsti dal Codice del Consumo per la denuncia dei vizi o difetti di conformità del bene acquistato.
La Corte ha precisato che, sebbene non sia necessario che il consumatore ottenga una pronuncia di risoluzione del contratto di fornitura nei confronti del fornitore, è comunque necessario che i presupposti di tale risoluzione siano accertati incidentalmente dal giudice adito con l'azione diretta contro il finanziatore, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente accertato che i vizi dell'impianto fotovoltaico erano conoscibili già al momento della sua messa in funzione e che, pertanto, la denuncia effettuata dagli acquirenti era tardiva.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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