CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 8173/2025 del 28-03-2025
principi giuridici
Il diritto alla consegna di copia della documentazione bancaria, previsto dall'art. 119, comma 4, TUB, in quanto diritto sostanziale autonomamente tutelabile in sede giurisdizionale, può essere esercitato mediante ricorso per decreto ingiuntivo, avendo ad oggetto un'obbligazione di dare, consistente nella consegna della documentazione, indipendentemente dalle modalità necessarie per la sua realizzazione.
La facoltà dell'istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, non condiziona l'esercizio del diritto alla consegna e non rende il credito inesigibile ai fini dell'azione giudiziaria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Esercizio del Diritto di Accesso alla Documentazione Bancaria: Azionabilità in Via Monitoria e Spese di Produzione
La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla possibilità di ottenere, tramite decreto ingiuntivo, la documentazione relativa alle operazioni bancarie intercorse tra un istituto di credito e un cliente, ai sensi dell'articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB). La vicenda trae origine dal rigetto, da parte della Corte d'Appello, dell'istanza di ingiunzione presentata da una società nei confronti di un istituto bancario, volta ad ottenere la consegna della documentazione relativa a un determinato periodo. La Corte territoriale aveva motivato il rigetto sostenendo che l'obbligo di consegna della documentazione bancaria non potesse essere azionato tramite decreto ingiuntivo, in quanto implicante un "fare" da parte della banca, ovvero la formazione della copia dei documenti richiesti, e che, in ogni caso, la pretesa non fosse esigibile a causa del mancato anticipo delle spese di estrazione delle copie da parte del richiedente.
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello, accogliendo il ricorso e affermando che il diritto del cliente di ottenere la documentazione bancaria, previsto dall'articolo 119 TUB, è un vero e proprio diritto sostanziale, tutelabile autonomamente in sede giurisdizionale, anche tramite il procedimento per decreto ingiuntivo. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'oggetto della domanda monitoria non è un "fare", bensì un "dare", ovvero la consegna della documentazione richiesta, e che l'eventuale necessità di formare la copia dei documenti ha carattere meramente secondario e strumentale rispetto all'obbligo principale di consegna.
Inoltre, la Corte ha precisato che la facoltà dell'istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della documentazione non costituisce una condizione limitativa all'esercizio del diritto di accesso, né rende la pretesa inesigibile ai fini dell'azione giudiziaria. Secondo la Corte, subordinare l'esercizio del diritto alla consegna della documentazione al pagamento anticipato delle spese di produzione comporterebbe un'inammissibile limitazione di un diritto fondamentale del cliente, che deve essere tutelato in modo pieno e autonomo.
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