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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 8178/2025 del 28-03-2025

principi giuridici

In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro", inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi.

L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari; derivati e prodotti simili) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili; ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari); è necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento “anomalo”, che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale.

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione dell'Azione Risarcitoria in Materia di Intermediazione Finanziaria: Individuazione del Dies a Quo


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della decorrenza del termine prescrizionale per l'azione di risarcimento danni derivante da presunti inadempimenti informativi di un intermediario finanziario. La vicenda trae origine da investimenti in obbligazioni argentine e di una società di telecomunicazioni effettuati da un soggetto, poi deceduto, tra il 2000 e il 2001. Gli eredi di quest'ultimo avevano citato in giudizio l'istituto di credito, lamentando la nullità degli acquisti per difetto di forma scritta o, in subordine, chiedendo la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e il conseguente risarcimento dei danni subiti a seguito della rivendita dei titoli con significative minusvalenze.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda per genericità, non essendo stati individuati con precisione i titoli oggetto di contestazione. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione, ritenendo prescritta l'azione, facendo decorrere il termine decennale dall'acquisto dei titoli.
La Suprema Corte, pur rigettando il ricorso, ha corretto il ragionamento della Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in materia di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione non decorre dal momento dell'ordine di acquisto, bensì da quello in cui si manifesta concretamente il pregiudizio patrimoniale, ovvero la perdita subita. Tuttavia, hanno precisato che l'individuazione del momento in cui il danno diviene percepibile deve tener conto della peculiarità degli strumenti finanziari e del fatto che il danno risarcibile non può derivare dalla normale fluttuazione del mercato, ma da un evento "anomalo" che disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale.
Nel caso specifico, la Corte ha individuato tale evento "anomalo" nel default dello Stato argentino, momento in cui il danno derivante dall'investimento è divenuto oggettivamente percepibile. Nonostante ciò, il ricorso è stato rigettato in quanto i ricorrenti non hanno fornito prova della valida interruzione della prescrizione tramite l'avvio di un procedimento di mediazione, non avendo dimostrato la regolare notifica dell'atto di avvio del procedimento alla controparte.
La Corte ha inoltre confermato il rigetto della richiesta di esibizione della documentazione bancaria, ritenendo che l'istanza fosse funzionale ad una domanda indeterminata e che non fosse stata fornita la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale relativo ai titoli in questione. Infine, è stata ritenuta infondata la doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese di lite, in quanto la domanda dei ricorrenti non era conforme all'orientamento della Cassazione, risultando generica.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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