CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 9267/2025 del 08-04-2025
principi giuridici
Nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola che prevede l'indennizzo dell'assicurato mediante la riparazione in forma specifica del danno, attraverso la riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata, non configura una clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell'art. 1341 c.c., bensì una clausola delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto specifica il rischio garantito e stabilisce i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Clausole di delimitazione del rischio assicurativo e vessatorietà: la Cassazione fa chiarezza
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 1341 del Codice Civile e degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo in relazione a una polizza assicurativa per atti vandalici su un'autovettura.
La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento danni avanzata da un soggetto, cessionario del credito di un carrozziere, nei confronti di una compagnia assicurativa. Il soggetto lamentava il mancato integrale pagamento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di atti vandalici, contestando l'applicazione di una clausola contrattuale che prevedeva uno scoperto minimo elevato in caso di riparazione effettuata presso carrozzerie non convenzionate con la compagnia assicurativa.
Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva accolto la domanda del soggetto, ritenendo vessatoria la clausola in questione per mancanza di specifica approvazione scritta ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile e degli articoli 33 e 36 del Codice del Consumo. Il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione di primo grado, pur riconoscendo la distinzione tra clausole limitative della facoltà di sollevare eccezioni e clausole afferenti alla individuazione/specificazione del rischio garantito. Tuttavia, il Tribunale aveva ritenuto che anche una clausola del secondo tipo potesse essere vessatoria qualora determinasse a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La compagnia assicurativa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1341 del Codice Civile e degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo. La ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente distinto tra clausole limitative della responsabilità e clausole di delimitazione del rischio assicurato, applicando erroneamente l'articolo 1341 del Codice Civile a una clausola che, in realtà, si limitava a definire l'oggetto del contratto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione dell'articolo 1341 del Codice Civile. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito, non sono soggette al regime previsto dal secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, in quanto attengono all'oggetto del contratto. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che la possibilità di rivolgersi a soggetti convenzionati con la compagnia di assicurazione o di scegliere soggetti non convenzionati rientra nella libera valutazione della parte, la quale è libera di scegliere il percorso coperto da assicurazione con le limitazioni ivi dedotte. La forma di attivazione del risarcimento in forma specifica attiene all'oggetto del contratto e non limita la possibilità di sollevare eccezioni.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, affinché si pronunci nuovamente sulla questione alla luce dei principi enunciati. La decisione della Cassazione ribadisce l'importanza di distinguere tra clausole limitative della responsabilità e clausole di delimitazione del rischio assicurato, al fine di evitare un'applicazione distorta della disciplina delle clausole vessatorie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.