blog dirittopratico

3.811.927
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 9267/2025 del 08-04-2025

principi giuridici

Nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola che prevede l'indennizzo dell'assicurato mediante la riparazione in forma specifica del danno, attraverso la riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata, non configura una clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell'art. 1341 c.c., bensì una clausola delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto specifica il rischio garantito e stabilisce i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Clausole di delimitazione del rischio assicurativo e vessatorietà: la Cassazione fa chiarezza


La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 1341 del Codice Civile e degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo in relazione a una polizza assicurativa per atti vandalici su un'autovettura.
La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento danni avanzata da un soggetto, cessionario del credito di un carrozziere, nei confronti di una compagnia assicurativa. Il soggetto lamentava il mancato integrale pagamento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di atti vandalici, contestando l'applicazione di una clausola contrattuale che prevedeva uno scoperto minimo elevato in caso di riparazione effettuata presso carrozzerie non convenzionate con la compagnia assicurativa.
Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva accolto la domanda del soggetto, ritenendo vessatoria la clausola in questione per mancanza di specifica approvazione scritta ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile e degli articoli 33 e 36 del Codice del Consumo. Il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione di primo grado, pur riconoscendo la distinzione tra clausole limitative della facoltà di sollevare eccezioni e clausole afferenti alla individuazione/specificazione del rischio garantito. Tuttavia, il Tribunale aveva ritenuto che anche una clausola del secondo tipo potesse essere vessatoria qualora determinasse a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La compagnia assicurativa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1341 del Codice Civile e degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo. La ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente distinto tra clausole limitative della responsabilità e clausole di delimitazione del rischio assicurato, applicando erroneamente l'articolo 1341 del Codice Civile a una clausola che, in realtà, si limitava a definire l'oggetto del contratto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione dell'articolo 1341 del Codice Civile. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito, non sono soggette al regime previsto dal secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, in quanto attengono all'oggetto del contratto. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che la possibilità di rivolgersi a soggetti convenzionati con la compagnia di assicurazione o di scegliere soggetti non convenzionati rientra nella libera valutazione della parte, la quale è libera di scegliere il percorso coperto da assicurazione con le limitazioni ivi dedotte. La forma di attivazione del risarcimento in forma specifica attiene all'oggetto del contratto e non limita la possibilità di sollevare eccezioni.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, affinché si pronunci nuovamente sulla questione alla luce dei principi enunciati. La decisione della Cassazione ribadisce l'importanza di distinguere tra clausole limitative della responsabilità e clausole di delimitazione del rischio assicurato, al fine di evitare un'applicazione distorta della disciplina delle clausole vessatorie.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24573 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 3 aprile 2026 (IUG:9O-80157D) - 4867 utenti online