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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 9331/2025 del 09-04-2025

principi giuridici

Nel contratto di sale and lease back, la mancata consegna del bene all'utilizzatore, protrattasi per un periodo irragionevole e tale da frustrare l'interesse all'utilizzazione del bene stesso, può determinare la sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione, con conseguente estinzione del contratto per irrealizzabilità della causa concreta.

Il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione.

Il divieto del patto commissorio, ex art. 2744 c.c., deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sale and Lease Back: Collegamento Negoziale, Causa Concreta e Divieto del Patto Commissorio


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda contrattuale relativa a un contratto di sale and lease back, analizzando i delicati equilibri tra collegamento negoziale, causa concreta del contratto e il divieto del patto commissorio.
La controversia trae origine da un'azione promossa da una società di leasing per il pagamento di canoni scaduti, a seguito della risoluzione anticipata di un contratto di sale and lease back avente ad oggetto impianti radiologici e apparecchiature per risonanza magnetica. La società utilizzatrice, unitamente ai fideiussori, si opponeva alla pretesa creditoria, eccependo la nullità del contratto per diverse ragioni, tra cui la mancata consegna dei beni e la violazione del divieto del patto commissorio.
La Corte d'Appello aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla società utilizzatrice, ritenendo che il contratto di leasing presentasse le caratteristiche tipiche di un vero e proprio contratto di leasing e non di un patto commissorio simulato, escludendo altresì la sussistenza di una situazione di crisi economica della società utilizzatrice al momento della sottoscrizione del contratto.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, richiamando i principi consolidati in materia di sale and lease back e di collegamento negoziale. In particolare, la Corte ha ribadito che il contratto di sale and lease back configura un contratto d'impresa socialmente tipico, astrattamente valido, ma che necessita di una verifica, caso per caso, della presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta in essere in funzione di garanzia, in aggiramento del divieto del patto commissorio.
La Corte ha inoltre sottolineato che il contratto di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa. Tale collegamento implica che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha censurato la decisione della Corte d'Appello per non aver correttamente valutato la causa concreta dei contratti di leasing in argomento, omettendo di considerare che la consegna dei beni non era mai avvenuta e che tale circostanza poteva riverberarsi in termini di sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione per la società utilizzatrice. La Corte ha inoltre rilevato che la Corte d'Appello non aveva tenuto conto del principio secondo cui il giudice deve rilevare anche d'ufficio il fatto estintivo sopravvenuto alla stregua delle risultanze processuali acquisite.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché proceda a un nuovo esame, facendo applicazione dei principi di diritto richiamati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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