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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 9351/2025 del 09-04-2025

principi giuridici

Nel giudizio di riconoscimento di sentenza straniera, il giudice italiano ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio al contumace, secondo la legislazione dello Stato d'origine, quale condizione per il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza stessa.

In materia di riconoscimento di sentenze straniere, la dispensa dalla legalizzazione di atti pubblici stranieri, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, è subordinata al rilascio dell'apostille da parte dell'autorità designata dello Stato di formazione dell'atto.

La notifica di atti giudiziari all'estero, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, non preclude la consegna volontaria dell'atto al destinatario, qualora questi l'accetti.

La valutazione degli atti processuali compiuta dal giudice di merito, sorretta da un ragionamento coerente, non è sindacabile in sede di legittimità per vizio di violazione di legge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento di Sentenze Straniere: Onere Probatorio e Limiti del Sindacato del Giudice Italiano


La Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante il riconoscimento e l'esecuzione in ### di una sentenza emessa da un tribunale statunitense. La vicenda trae origine da una controversia lavorativa, in cui un soggetto era stato condannato, in solido con una società, al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Il procedimento per il riconoscimento della sentenza straniera era stato avviato in ### e la Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i requisiti previsti dalla legge n. 218/1995, che disciplina il diritto internazionale privato. In particolare, i giudici di secondo grado avevano valutato la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la costituzione in giudizio del convenuto, il rispetto del diritto di difesa e la definitività della sentenza secondo l'ordinamento straniero.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in diversi motivi. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la violazione delle norme processuali, l'omessa verifica dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera, l'illegittimità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e la lesione del diritto di difesa.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate. In particolare, la Corte ha affermato che il giudice italiano ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento e l'esecutività della sentenza straniera, potendo richiedere alle parti l'integrazione della documentazione prodotta. Inoltre, ha ribadito che la costituzione in giudizio del convenuto sana eventuali vizi della notifica dell'atto introduttivo, qualora il convenuto non abbia eccepito tempestivamente l'irregolarità.
La Corte ha altresì precisato che, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera, è sufficiente che l'atto introduttivo sia stato notificato personalmente al destinatario, anche se in un luogo diverso dal suo domicilio, purché il destinatario abbia accettato volontariamente la notifica. Infine, la Corte ha escluso che la mancata comunicazione di un provvedimento interlocutorio possa costituire una lesione del diritto di difesa, qualora il provvedimento sia stato comunicato via e-mail, secondo una modalità di comunicazione richiesta e autorizzata dallo stesso interessato.
La decisione della Suprema Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento delle sentenze straniere, purché siano rispettati i principi fondamentali del diritto processuale e del diritto di difesa. Il giudice italiano, pur esercitando un controllo sulla regolarità del procedimento straniero, non può sostituirsi al giudice straniero nella valutazione del merito della causa, né può sindacare le scelte processuali compiute dalle parti nel giudizio straniero.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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