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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 1110/2026 del 19-01-2026

principi giuridici

In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il Metodo Tariffario Normalizzato.

In tema di servizio idrico integrato, i conguagli previsti dall'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti dal gestore solo a seguito dell'approvazione e quantificazione degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Conguagli nel Servizio Idrico Integrato: Chiarimenti sulla Retroattività e Prescrizione


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda riguardante i conguagli richiesti da una società di gestione del servizio idrico integrato ad un utente sardo. La controversia, originata da una contestazione relativa a diverse voci di costo incluse nelle fatture, ha portato i giudici a pronunciarsi su questioni cruciali come la retroattività delle tariffe e la prescrizione dei crediti.
Nel caso specifico, l'utente aveva contestato la "quota fissa di accesso al servizio", il "costo servizio riparto", la prescrizione di una fattura relativa a consumi pregressi, il deposito cauzionale e i conguagli per partite relative ad anni precedenti. Il Giudice di Pace aveva accolto le ragioni dell'utente, decisione poi confermata dal Tribunale, salvo che per il deposito cauzionale. La società di gestione ha quindi impugnato la sentenza in Cassazione.
La Corte ha accolto il ricorso della società di gestione, focalizzandosi principalmente su due aspetti: i conguagli per partite pregresse e la prescrizione dei crediti. In merito ai conguagli, la Cassazione ha richiamato un suo precedente orientamento, affermando che la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) non può avere efficacia retroattiva. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di addebitare conguagli, purché questi siano determinati in base alle norme vigenti nel periodo di riferimento. In altre parole, i conguagli sono legittimi solo se conformi al metodo tariffario in vigore all'epoca in cui si collocano le partite pregresse da conguagliare.
Per quanto riguarda la prescrizione, la Corte ha chiarito che il termine quinquennale per la riscossione dei crediti decorre non dal momento dell'erogazione del servizio, ma dalla data in cui è possibile quantificare i singoli conguagli e porli a carico dell'utente. Questo significa che, nel caso specifico, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere solo dopo l'adozione delle delibere che hanno permesso la quantificazione dei conguagli.
La Corte ha invece ritenuto inammissibili gli altri motivi di ricorso, riguardanti la "quota fissa di accesso al servizio", il "servizio di riparto" e la sanzione per il ritardo nella risposta ad un reclamo. In particolare, la Corte ha evidenziato che la società di gestione non aveva contestato adeguatamente le argomentazioni del Tribunale in merito alla "quota fissa" e al "servizio di riparto", e che non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare l'erroneità della decisione relativa alla sanzione per il ritardo nella risposta al reclamo.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale, affinché quest'ultimo, in diversa composizione, riesamini la vicenda alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione. In particolare, il Tribunale dovrà accertare se gli importi richiesti a titolo di conguaglio siano conformi al metodo tariffario vigente all'epoca dei fatti e se la pretesa creditoria della società di gestione sia prescritta o meno.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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