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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 11270/2026 del 27-04-2026

principi giuridici

L'interpretazione di una clausola contrattuale, sebbene debba prioritariamente attenersi al tenore letterale e alla comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., non può arrestarsi a tale criterio, ma deve considerare tutti gli elementi testuali ed extratestuali, inclusa l'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e lo scopo pratico perseguito dalle parti (causa concreta), al fine di ricostruire l'accordo in modo coerente e plausibile, soprattutto quando la clausola si inserisce in un contesto di gara pubblica volto a garantire parità di trattamento e concorrenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

La corretta interpretazione delle clausole contrattuali negli appalti di servizi: un caso di retribuzione nel settore ambientale


La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di notevole interesse per il diritto del lavoro e degli appalti pubblici, riguardante l'adeguamento retributivo di un gruppo di lavoratori impiegati in un servizio di raccolta rifiuti. La vicenda ha visto contrapporsi un gruppo di dipendenti e una società cooperativa sociale, aggiudicataria di un appalto per la gestione di servizi ambientali.
Il Tribunale di primo grado aveva inizialmente accolto la richiesta dei lavoratori, disponendo l'adeguamento della loro retribuzione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Assoambiente FISE, ritenuto più appropriato rispetto al CCNL Cooperative Sociali applicato dalla cooperativa, in ossequio all'articolo 36 della Costituzione che garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente.
La Corte d'Appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso della società cooperativa. I giudici di secondo grado avevano interpretato la clausola contrattuale dell'appalto, che faceva riferimento ai "servizi ambientali", ritenendo che tale locuzione non richiamasse specificamente il CCNL Federambiente o Assoambiente. Avevano inoltre sottolineato che il CCNL Cooperative Sociali era stato sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che la clausola contrattuale prevedeva eccezioni per le cooperative sociali di tipo B, consentendo loro di non applicare altri contratti collettivi se non quello previsto dal regolamento interno, anche ai fini dell'articolo 36 Cost. La Corte d'Appello aveva altresì escluso la pertinenza del richiamo a una specifica norma di legge riguardante i soci lavoratori, ritenendola non applicabile ai dipendenti, e aveva concluso che il contratto applicato non violava l'articolo 36 Cost., non trattandosi di un contratto "pirata".
I lavoratori, non rassegnati, hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali. Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in particolare degli articoli 1362 e seguenti del codice civile, in relazione all'interpretazione della clausola contrattuale dell'appalto. I ricorrenti sostenevano che la locuzione "osservare un trattamento economico normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore servizi ambientali" dovesse necessariamente richiamare i CCNL Federambiente e/o FISE Assoambiente, unici riferimenti nel settore, anche in considerazione della natura della committente e dell'esigenza di garantire parità di trattamento nelle gare pubbliche. Contestavano inoltre l'interpretazione della seconda parte della clausola come deroga indiscriminata, sostenendo che essa potesse operare solo per il personale effettivamente svantaggiato. Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione del CCNL Servizi Ambientali e la violazione di diverse norme di legge e dell'articolo 36 Cost., ribadendo l'obbligo per le cooperative di applicare il trattamento economico del CCNL di settore o di categoria affine. Il terzo motivo, infine, obiettava la violazione dell'articolo 1411 del codice civile, sostenendo che la clausola dell'appalto dovesse essere inquadrata come un contratto a favore di terzo.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente rispetto agli altri. I giudici di legittimità hanno censurato l'interpretazione della Corte d'Appello, giudicandola non conforme ai criteri ermeneutici previsti dal codice civile e non esaustiva. Hanno ribadito che l'articolo 1362 del codice civile, che impone di considerare sia il "chiaro tenore letterale" sia la "comune intenzione delle parti", deve prevalere quando la volontà comune emerge con chiarezza e univocità. Tuttavia, hanno anche precisato che il significato delle dichiarazioni negoziali non è un dato acquisito, ma l'esito di un processo interpretativo che non può fermarsi al tenore letterale, ma deve considerare tutti gli elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche secondo un'interpretazione orientata dal criterio di buona fede e dallo "scopo pratico" perseguito dalle parti, ovvero dalla "causa concreta" del contratto.
Applicando questi principi al caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come l'interpretazione della Corte d'Appello non chiarisse in modo inequivocabile perché una committente che opera nei servizi ambientali e applica il CCNL Federambiente, stipulasse un contratto di appalto che specificava chiaramente l'obbligo di osservare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore servizi ambientali, con l'intenzione di garantire parità di trattamento nelle gare pubbliche, per poi consentire all'aggiudicataria di applicare un diverso contratto collettivo. Inoltre, la Corte ha rilevato che, se la clausola avesse consentito l'applicazione di un altro contratto collettivo in presenza di progetti di inserimento sociale per persone svantaggiate, non sarebbe stato necessario inserire una seconda parte che prevedesse una deroga alla prima, ma piuttosto considerarla una sua specificazione, dato il richiamo testuale all'articolo 8 Federambiente e alla presenza di tali progetti.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della questione, tenendo conto delle problematiche relative al testo dei contratti individuali dei dipendenti, alla presenza di eventuali lavoratori svantaggiati e alla loro adibizione all'appalto in questione, provvedendo anche sulle spese del giudizio. Questa decisione sottolinea l'importanza di una rigorosa interpretazione delle clausole contrattuali, soprattutto in contesti di appalti pubblici, dove la tutela dei lavoratori e il rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento assumono un rilievo fondamentale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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