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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 11803/2026 del 29-04-2026

principi giuridici

In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, il cessionario che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. A tal fine, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi del medesimo art. 58 ha funzione di pubblicità-notizia sostitutiva della notificazione ex art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova sufficiente dell'esistenza della cessione o dell'inclusione del credito specifico, qualora tali circostanze siano contestate, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel cui ambito l'avviso può rivestire un valore indiziario solo se contiene indicazioni sufficientemente specifiche che consentano di ricondurre con certezza il credito tra quelli ceduti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

La prova della cessione del credito nelle operazioni in blocco: un onere non eludibile per il cessionario


La recente pronuncia della Suprema Corte offre un importante chiarimento in materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB), ribadendo l'onere probatorio a carico del cessionario in caso di contestazione della legittimazione. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti di una società debitrice e dei suoi fideiussori. Successivamente, il credito è stato oggetto di una cessione in blocco a un'altra società.
I fatti di causa si sviluppano a partire dal 2016, quando un istituto bancario ottiene un decreto ingiuntivo per un importo significativo nei confronti di una società e dei suoi garanti fideiussori. Contro tale provvedimento vengono proposte due distinte opposizioni, successivamente riunite, da parte dei fideiussori. Il Tribunale di primo grado accoglie le opposizioni, dichiarando la nullità totale dei contratti di fideiussione per contrasto con norme di ordine pubblico economico e revocando il decreto ingiuntivo.
La società cessionaria del credito, subentrata all'istituto bancario originario in virtù di una cessione di crediti in blocco, propone appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d'Appello riforma la decisione, richiamando una sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che aveva stabilito la nullità solo parziale delle fideiussioni contenenti clausole anticoncorrenziali. Di conseguenza, la Corte d'Appello conferma la nullità di alcune clausole specifiche, ma dichiara per il resto valide le fideiussioni e condanna i fideiussori al pagamento dell'importo dovuto.
Contro questa decisione, i fideiussori propongono ricorso in Cassazione con due distinti atti. Tra i motivi di ricorso, spicca la contestazione della legittimazione ad agire della società cessionaria. I ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello non si sia pronunciata sull'eccezione, sollevata più volte, secondo cui la società cessionaria non avrebbe dimostrato né l'effettiva esistenza della cessione del credito in suo favore, né l'inclusione del credito specifico azionato nel giudizio nell'operazione di cessione in blocco. In particolare, i ricorrenti evidenziano che la società cessionaria si era limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza depositare il contratto di cessione. Tale avviso, a loro dire, conteneva indicazioni generiche e indeterminate dei crediti ceduti e, soprattutto, presupponeva l'invio di una comunicazione ai debitori che, nel loro caso, non era mai avvenuta.
La Suprema Corte, esaminando il ricorso, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'articolo 58 TUB. I giudici hanno ribadito un principio consolidato, secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. A tal fine, non è sufficiente la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, che ha una funzione di pubblicità-notizia sostitutiva della notificazione. Quando l'esistenza della cessione è contestata, il cessionario deve fornire autonoma prova documentale e, se è contestata l'inclusione del credito specifico, l'avviso può essere sufficiente solo se contiene indicazioni sufficientemente specifiche che consentano di ricondurre con certezza il credito tra quelli ceduti.
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato giudicato generico e indeterminato, riferendosi a un arco temporale ampio e descrivendo i crediti in modo generico, senza la prova dell'invio della comunicazione ai debitori, elemento identificativo espressamente richiesto. La società cessionaria non aveva fornito alcuna prova ulteriore, come il contratto di cessione o estratti contabili.
Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l'importanza di un rigoroso accertamento della legittimazione attiva del cessionario in caso di contestazione, ribadendo che la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non esonera dall'onere di fornire prove concrete e specifiche sull'effettiva inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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