CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 1235/2026 del 20-01-2026
principi giuridici
Nel giudizio di risarcimento del danno da perdita di chance, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare circostanze idonee a dimostrare la concreta possibilità di raggiungimento degli obiettivi individuali, ove gli stessi fossero stati prefissati dal datore di lavoro, quali le modalità lavorative adottate, la tipologia dell'incarico svolto, le caratteristiche e le capacità professionali.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo qualora il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la prescrizione della norma, non anche nella mera valutazione delle prove proposte.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti, e non anche laddove oggetto di censura sia la valutazione delle prove svolta dal giudice.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. non è configurabile in caso di mancato esame di una questione puramente processuale o laddove la questione di merito sia stata esaminata e decisa implicitamente.
L'interpretazione della domanda giudiziale e della volontà negoziale espressa in un accordo aziendale è riservata al giudice di merito, il cui accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità.
La valutazione dell'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, l'individuazione dei fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, l'apprezzamento della loro rilevanza, attendibilità e concludenza, nonché la valutazione complessiva degli elementi indiziari, sono riservati al giudice di merito.
L'omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve riguardare fatti che, se esaminati, avrebbero portato ad una diversa soluzione della controversia con un giudizio di certezza e non di mera probabilità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Mancata Assegnazione di Obiettivi Individuali e Onere della Prova nel Diritto del Lavoro
La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra un gruppo di lavoratori e la società datrice di lavoro, ### S.p.A., relativa alla mancata fissazione degli obiettivi individuali per gli anni 2013 e 2014, come previsto da un accordo sindacale del 2003. I lavoratori avevano adito le vie legali, chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo che l'omissione della società aveva precluso loro la possibilità di conseguire i premi di risultato legati al raggiungimento di tali obiettivi.
Il giudice di secondo grado, riformando la decisione di primo grado, ha respinto le domande dei lavoratori. La Corte d'Appello ha motivato la sua decisione evidenziando che i lavoratori non avevano fornito elementi sufficienti a dimostrare la concreta possibilità di raggiungere gli obiettivi individuali, qualora questi fossero stati assegnati. In particolare, la Corte ha sottolineato la mancanza di allegazioni riguardanti le modalità lavorative adottate, la tipologia dell'incarico svolto, le caratteristiche e le capacità professionali dei singoli lavoratori, elementi considerati essenziali per valutare la sussistenza del danno da perdita di chance.
I lavoratori hanno impugnato la sentenza d'appello, lamentando, tra l'altro, la violazione di norme processuali e sostanziali, nonché l'omesso esame di fatti decisivi. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato che i ricorrenti non avevano adeguatamente contestato l'assunto della Corte d'Appello, secondo cui mancavano allegazioni essenziali per provare la concreta possibilità di raggiungere gli obiettivi. La Corte di Cassazione ha ribadito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente valutato le prove offerte, giungendo alla conclusione che i lavoratori non avevano fornito elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del danno da perdita di chance.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.