blog dirittopratico

3.877.653
documenti generati

v5.856
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 14285/2026 del 14-05-2026

principi giuridici

In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato è illegittimo, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Autovelox: la Suprema Corte conferma l'obbligo di omologazione per la validità delle multe


La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di sanzioni per eccesso di velocità: l'illegittimità degli accertamenti eseguiti con apparecchi autovelox che, pur approvati, non siano stati anche omologati. La pronuncia, che si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra i due procedimenti e sulle loro implicazioni per la tutela del cittadino.
La vicenda trae origine dall'opposizione proposta da una cittadina avverso una serie di verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, comminate per superamento dei limiti di velocità. Il Giudice di Pace aveva inizialmente rigettato l'opposizione, ma la decisione era stata ribaltata dal Tribunale, il quale aveva accolto il gravame della cittadina, dichiarando l'illegittimità dei verbali. Il Tribunale aveva fondato la sua decisione sulla mancata omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità, richiamando la giurisprudenza di legittimità che aveva già evidenziato la necessità di tale procedura.
L'ente locale, non rassegnato alla decisione del Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l'obbligo di omologazione delle apparecchiature di rilevamento a distanza della velocità sarebbe stato tacitamente abrogato o, comunque, sarebbe incompatibile con le disposizioni legislative successivamente introdotte. In particolare, la parte ricorrente ha argomentato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, pur avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature, si sarebbe concentrata esclusivamente sull'omessa verifica e taratura, senza estendere la questione all'omologazione. Inoltre, ha sostenuto l'impraticabilità di una comparazione tra i mezzi tecnici di accertamento delle violazioni, data l'evoluzione tecnologica, e ha messo in dubbio l'utilità di un'ulteriore garanzia per il cittadino derivante dall'omologazione, in presenza di controlli periodici di funzionalità e taratura.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale e ribadendo la necessità dell'omologazione. I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'omologazione e l'approvazione sono due procedimenti distinti, con caratteristiche, natura e finalità diverse. L'omologazione, pur essendo amministrativa come l'approvazione, ha una connotazione necessariamente tecnica, finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. Questo requisito costituisce una condizione indispensabile per la legittimità dell'accertamento, come previsto dall'art. 142, comma 6, del codice della strada e dall'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione.
La Corte ha sottolineato che il legislatore non ha mai inciso sulla formulazione dell'art. 142, comma 6, del codice della strada, che rimane l'unica norma speciale regolante la materia. Di conseguenza, l'approvazione preventiva dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere considerata equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale. La decisione della Cassazione si è allineata a precedenti pronunce, tra cui la n. 10505 del 18 aprile 2024 e la n. 20913 del 26 luglio 2024, che avevano già chiarito la distinzione e la necessità dell'omologazione.
In virtù di tale consolidato orientamento, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata aveva già risolto le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e l'esame dei motivi non offriva elementi per modificare tale orientamento. La funzione di filtro della disposizione, come interpretata dalle Sezioni Unite, consente alla Suprema Corte di non ripercorrere compiutamente la motivazione già espressa, permettendo una più rapida delibazione dei ricorsi manifestamente infondati.
La pronuncia conferma, dunque, la piena validità dell'art. 142, comma 6, del codice della strada e la sua interpretazione rigorosa in materia di omologazione degli autovelox, a tutela della certezza e della trasparenza nell'accertamento delle violazioni.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25444 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.002 secondi in data 20 maggio 2026 (IUG:VS-09A897) - 1331 utenti online