CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 1952/2026 del 29-01-2026
principi giuridici
Nelle controversie risarcitorie promosse nei confronti della pubblica amministrazione per la lesione del diritto alla salute conseguente ad azioni od omissioni nella gestione della crisi pandemica da Covid-19, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, qualora la causa petendi sia incentrata sull'inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell'ambito dell'organizzazione del servizio sanitario nazionale.
La non giustiziabilità dell'atto politico presuppone, congiuntamente, un requisito soggettivo, consistente nella provenienza dell'atto da un organo costituzionale nell'esercizio della funzione di governo, e un requisito oggettivo, consistente nella libertà nel fine dell'atto, riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici, senza che sussista una norma che predetermini le modalità di esercizio della discrezionalità politica o che, comunque, la circoscriva.
La giurisdizione del giudice ordinario permane nelle controversie risarcitorie promosse nei confronti della pubblica amministrazione per lesione del diritto all'autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, solo qualora esulino dalle materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Gestione Pandemica e Ripartizione di Giurisdizione: Prevale l'Interesse Pubblico alla Salute
La pronuncia in commento affronta una complessa questione di riparto di giurisdizione, originata da una richiesta di risarcimento danni avanzata da numerosi soggetti, familiari di persone decedute a causa del Covid-19. La domanda era stata presentata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, ritenuti responsabili, per atti e omissioni, nella gestione della pandemia.
I ricorrenti sostenevano che le autorità competenti avrebbero violato normative nazionali e sovranazionali poste a tutela della salute e della vita, causando la morte dei loro cari. In particolare, si contestava la mancata adozione di un piano pandemico aggiornato, l'inadeguata gestione delle prime fasi dell'emergenza, le carenze nelle strutture sanitarie e la mancanza di coordinamento tra le autorità sanitarie locali e centrali.
La Suprema Corte, investita della questione di giurisdizione, ha preliminarmente dichiarato inammissibili alcuni atti di intervento tardivi. Nel merito, ha respinto l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, affermando la "giustiziabilità" della materia, ovvero la possibilità di sindacare le azioni della pubblica amministrazione alla luce del diritto fondamentale alla salute. Tuttavia, ha poi accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiarando la competenza del giudice amministrativo.
La decisione si fonda sull'analisi del "petitum sostanziale" della domanda, ovvero sulla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta in giudizio. La Corte ha rilevato che, nonostante le argomentazioni dei ricorrenti, la causa petendi era incentrata sull'inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell'ambito dell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prima e durante la crisi pandemica.
In questo contesto, ha ritenuto applicabile l'articolo 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai servizi pubblici, tra cui rientra il SSN. La Corte ha richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui la domanda di risarcimento danni derivante dalla compressione dei diritti fondamentali attuata durante l'emergenza epidemiologica, fondata sulla pretesa inadeguatezza della gestione e organizzazione del servizio sanitario nazionale, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La Suprema Corte ha precisato che il coinvolgimento di diritti fondamentali, come il diritto alla salute, non è di per sé determinante per l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. È necessario verificare in concreto il quadro normativo e le modalità con cui il diritto fondamentale è preso in considerazione. Nel caso di specie, il legislatore non aveva delineato in modo assoluto e cogente le modalità di protezione del diritto alla salute in caso di pandemia, lasciando spazio all'intervento del potere pubblico per bilanciare tale diritto con altri interessi e valori parimenti fondamentali.
Infine, la Corte ha escluso che si trattasse di un mero comportamento omissivo delle amministrazioni, tale da integrare una violazione del principio del neminem laedere. Ha invece ravvisato un comportamento composito, attivo e omissivo, espressione dell'esercizio della funzione amministrativa di organizzare il SSN a fronte dell'evento pandemico.
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