CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 21637/2026 del 24-06-2026
principi giuridici
Il ricorso per cassazione che lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza se i motivi non sono compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, in modo da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.
Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dall'assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto, nonché allegare i fatti che avrebbero dovuto essere contestati, attinenti alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti.
La fideiussione, per costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, è un negozio atipico, come tale non inquadrabile nella categoria dei “contratti bancari e finanziari” menzionata nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010 ai fini dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la decisione della corte di merito ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in presenza di una "doppia conforme", qualora non venga indicato il fatto decisivo il cui esame è stato asseritamente omesso dal giudice di appello.
Le questioni attinenti alla decadenza del creditore per omessa proposizione delle proprie istanze contro il debitore o alla nullità della clausola di anatocismo divengono irrilevanti e logicamente superate qualora la corte territoriale abbia affermato non essere stato provato il credito della banca, rendendo conseguentemente superflua l'indagine sulla posizione del fideiussore.
testo integrale
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sintesi e commento
La fideiussione e l'onere della prova: un'analisi della recente pronuncia della Suprema Corte
La Suprema Corte si è pronunciata su un caso che solleva questioni rilevanti in materia di fideiussione, onere della prova e procedure di mediazione obbligatoria. La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo, promossa da un soggetto che aveva prestato fideiussione, contro una società cessionaria di crediti bancari. Il fideiussore contestava la validità della fideiussione stessa, nonché l'esistenza del debito principale, eccependo l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e l'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito originario.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e accertando l'inesistenza del debito del fideiussore. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello. La società cessionaria dei crediti ha quindi proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse censure.
Tra i motivi di ricorso, la società lamentava, in primo luogo, la mancata dichiarazione di improcedibilità del giudizio di opposizione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Secondo la ricorrente, le contestazioni del fideiussore, non limitandosi alla sola nullità della fideiussione, ma estendendosi anche al contratto di conto corrente bancario, avrebbero dovuto imporre al giudice di assegnare un termine per l'esperimento della mediazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati e irritualmente dedotti tali motivi. Ha evidenziato che il Tribunale aveva già superato la questione, argomentando che la fideiussione, in quanto negozio atipico, non rientra nella categoria dei "contratti bancari" che rendono obbligatoria la mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010. La Suprema Corte ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., poiché la ricorrente non aveva allegato o trascritto i motivi di appello, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza delle censure e l'oggetto reale del giudizio.
Un altro punto cruciale del ricorso riguardava la presunta mancata prova del credito azionato in via monitoria. La società ricorrente sosteneva che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto non provato il credito, nonostante il fideiussore non avesse contestato l'esistenza di un piano di rientro, limitandosi a disconoscere la propria firma. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tali motivi. Ha ribadito che il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati. La ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto. Tali elementi, secondo la Corte, erano del tutto assenti nel caso di specie. Inoltre, la Corte ha confermato che il mero saldo di conto corrente non costituisce idonea prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allineandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Infine, la ricorrente aveva sollevato questioni relative alla violazione dell'art. 1957 c.c. (decadenza del creditore per omessa proposizione delle istanze contro il debitore principale) e all'art. 120 co. 2 T.U.B. (nullità della clausola di anatocismo). Anche questi motivi sono stati dichiarati inammissibili dalla Suprema Corte. La Corte ha ritenuto che tali questioni fossero logicamente superate dalla pronuncia della corte territoriale, la quale aveva già affermato la mancata prova del credito della banca. Di conseguenza, l'indagine sulla posizione del fideiussore e sulle clausole contrattuali diveniva irrilevante.
In sintesi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La pronuncia sottolinea l'importanza di un'accurata allegazione dei fatti e delle prove nei giudizi, in particolare in quelli di opposizione a decreto ingiuntivo, e ribadisce i limiti di deducibilità dei motivi di ricorso per cassazione, specialmente in presenza di una "doppia conforme" e in assenza di una puntuale indicazione delle censure mosse nei gradi precedenti. La decisione riafferma, inoltre, la natura atipica della fideiussione e la sua esclusione dall'ambito della mediazione obbligatoria per i contratti bancari.