CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 21947/2026 del 26-06-2026
principi giuridici
In tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società per azioni, i generali doveri di agire informati per gli amministratori e di esercitare un effettivo controllo sulla legittimità dell'operato degli altri organi sociali per i sindaci, concretizzano gli specifici obblighi identificati dagli articoli 2392 e 2407 cod. civ., sicché il riferimento alla violazione dei generali obblighi codicistici si traduce nella concretizzazione della condotta inadempiente specificamente descritta per i due diversi organi sociali.
Nel modello tipologico della società per azioni, i soci sono strutturalmente estranei all'amministrazione della società, che resta affidata a soggetti distinti, e il loro ruolo è essenzialmente quello di investitori; pertanto, in un'azione di responsabilità, grava sul socio l'onere di individuare specificamente la tipologia di ingerenza eventualmente realizzata rispetto alla sfera riservata alla gestione degli amministratori, onere particolarmente gravoso in tale tipo sociale, a differenza di quanto accade nelle società di persone dove i ruoli di socio e amministratore possono tendenzialmente cumulare.
L'articolo 1304, comma 1, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata, poiché la comunanza dell'oggetto della transazione consente al condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione.
La motivazione di una sentenza è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture.
testo integrale
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sintesi e commento
La responsabilità di amministratori e sindaci per l'esercizio abusivo di attività bancaria: una conferma in Cassazione
La Suprema Corte si è recentemente pronunciata su un caso di notevole interesse per il diritto societario e bancario, confermando la condanna di ex amministratori e sindaci di una società per azioni al risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio abusivo di attività bancaria. La vicenda, che ha attraversato i gradi di merito fino alla Cassazione, offre spunti importanti sulla diligenza richiesta agli organi sociali e sulle conseguenze della loro inadempienza.
Il fatto trae origine da un'azione di responsabilità promossa da una società in liquidazione e in concordato preventivo nei confronti dei suoi ex amministratori e sindaci. L'accusa principale mossa agli amministratori era quella di aver realizzato un esercizio abusivo di attività bancaria, consistente nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito a società e soggetti di interesse, attraverso l'utilizzo di libretti di deposito fittiziamente intestati a soci e dipendenti, ma di fatto nella disponibilità dei clienti mediante "deleghe di operatività". Ai sindaci, invece, veniva contestata l'omissione nel rilevare e segnalare tale condotta illecita.
La società, infatti, era stata cancellata dall'Albo degli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), e nonostante ciò, aveva continuato a svolgere attività tipicamente bancarie. Questa condotta, ritenuta illecita e gravemente dannosa, aveva condotto la società a una crisi d'impresa culminata nell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello di Napoli avevano accolto la domanda della società, condannando gli amministratori e i sindaci al risarcimento del danno. Il danno era stato liquidato nella differenza tra attivo e passivo risultante al momento dell'ammissione della società al concordato preventivo, imputando la responsabilità in via solidale a tutti i convenuti, in quanto la condotta era stata inquadrata come una complessiva strategia di mala gestio finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività bancaria.
Gli ex amministratori e sindaci hanno proposto ricorso in Cassazione, articolando tre motivi principali. Il primo motivo lamentava la violazione di norme di diritto, sostenendo che la responsabilità fosse stata fondata su un generico dovere di vigilanza e non su specifici doveri negoziali o legali. Contestavano, inoltre, il mancato riconoscimento di un contributo causale dei soci al dissesto della società, l'omessa motivazione sul nesso causale e l'erronea applicazione dell'art. 1304 c.c. in relazione a presunte transazioni con altri condebitori.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo in tutte le sue articolazioni. Ha chiarito che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato i principi sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società per azioni. Ha ribadito che i generali doveri di agire informati per gli amministratori e di esercitare un effettivo controllo sulla legittimità dell'operato degli altri organi sociali per i sindaci concretizzano gli specifici obblighi previsti dagli articoli 2392 e 2407 del codice civile. La Corte ha inoltre sottolineato che i soci di una società per azioni sono strutturalmente estranei all'amministrazione della società, e che un'eventuale ingerenza nella gestione deve essere specificamente provata, onere che nella specie non era stato adempiuto. Ha poi ritenuto infondata la censura sull'art. 1304 c.c., confermando il principio secondo cui tale norma si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stipulata.
Il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione di norme di diritto in relazione al riparto dell'onere della prova sulla determinazione del danno e l'omessa motivazione sui criteri di liquidazione. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione, in quanto non conteneva una critica all'astratto criterio di riparto dell'onere della prova, ma si risolveva in una critica alla selezione e valutazione del materiale probatorio, preclusa dalla cosiddetta "doppia conforme" (essendo la valutazione dei fatti già stata confermata nei due gradi di merito).
Infine, il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o al di sotto del "minimo costituzionale". La Corte ha rigettato anche questa censura, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendo l'interprete integrarla con congetture. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva chiaramente motivato le ragioni del proprio convincimento.
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile, confermando la condanna degli ex amministratori e sindaci. La decisione ribadisce l'importanza della diligenza e della corretta osservanza dei doveri da parte degli organi sociali, specialmente in settori regolamentati come quello bancario, e sottolinea la gravità delle conseguenze derivanti dall'esercizio abusivo di attività riservate.