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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 22999/2026 del 10-07-2026

principi giuridici

Il gestore di un blog risponde del delitto di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., per gli scritti a carattere denigratorio pubblicati da terzi sul proprio sito, qualora sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione, come nel caso in cui, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori.

In materia di risarcimento del danno, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero dell'identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

La responsabilità del blogger per i commenti diffamatori di terzi: un'analisi della recente pronuncia della Suprema Corte


La Suprema Corte si è recentemente pronunciata su un caso di notevole interesse per il mondo digitale e la libertà di espressione, affrontando la questione della responsabilità del gestore di un blog per i commenti diffamatori pubblicati da terzi. La vicenda trae origine dalla querela di un giornalista professionista, il quale lamentava una campagna denigratoria a suo danno, scaturita da un post pubblicato sul blog di un giornalista freelance.
Il giornalista professionista aveva pubblicato un articolo su un quotidiano locale, relativo a una manifestazione di protesta di richiedenti asilo. Il giornalista freelance, a sua volta, aveva pubblicato un post sul proprio blog, accreditando la tesi che l'articolo del collega fosse una "fake news" o, quantomeno, una notizia non adeguatamente verificata. Da questo post era scaturita una serie di reazioni negative, inclusa la ripresa della notizia da parte di importanti testate online e numerosi esposti al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, poi archiviati. Il giornalista professionista riteneva che le critiche del collega non fossero basate su un'approfondita verifica dei fatti e denunciava la lesione della propria reputazione personale e professionale, chiedendo il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Verona, in primo grado, aveva condannato il giornalista freelance al risarcimento dei danni, ritenendo sussistente l'illecito per non aver rimosso tempestivamente i commenti offensivi pubblicati da terzi sul suo blog, pur essendo la persona offesa agevolmente identificabile. La liquidazione del danno non patrimoniale era stata effettuata in via equitativa, ricorrendo alle "Tabelle di Milano". La Corte d'Appello di Venezia aveva successivamente confermato la sentenza di primo grado, respingendo sia l'appello principale del giornalista freelance che l'appello incidentale del giornalista professionista in merito alla quantificazione del danno.
Il giornalista freelance ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione e/o falsa applicazione degli articoli del codice civile e penale in materia di responsabilità, nonché dell'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) sulla libertà di espressione. A suo avviso, la Corte d'Appello avrebbe ingiustamente confermato la sua responsabilità, ritenendo responsabile il gestore di un blog che non rimuove i commenti pubblicati da terzi. In via subordinata, ha prospettato l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme nazionali sulla responsabilità, per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione e l'articolo 10 CEDU. Il ricorrente ha invocato il diritto alla libertà di espressione e ha ritenuto che la Corte non si fosse adeguata a una recente sentenza della CEDU in materia di commenti pubblicati da terzi su una pagina Facebook.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha chiarito che la responsabilità del giornalista freelance è stata affermata in ragione di un mancato controllo ex post dei commenti diffamatori e non di un onere di controllo preventivo. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali di legittimità in materia di responsabilità del blogger, alla luce dei quali è stato accertato che il giornalista freelance, dopo aver avuto conoscenza dei contenuti diffamatori pubblicati da terzi sul blog, non aveva provveduto a rimuoverli se non dopo l'inizio del processo di primo grado.
La Corte ha sottolineato che il principio di libertà di espressione, sancito dall'articolo 21 della Costituzione e dall'articolo 10 della CEDU, comporta doveri e responsabilità e può essere sottoposto a condizioni o sanzioni necessarie alla protezione della reputazione o dei diritti altrui. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che bilancia la libertà di informare con la reputazione della persona, diritto inviolabile e componente essenziale del diritto alla vita privata. In questo contesto, la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata.
La Suprema Corte ha ribadito che la critica, pur potendo essere soggettiva e non oggettiva, deve fondarsi sull'attribuzione di fatti veri. Nel caso di specie, è stata verificata la diffusione ad opera di terzi sul blog di contenuti diffamatori e denigratori della reputazione del giornalista professionista, fondati su fatti non veri, di cui il blogger era consapevole e che, pur avendone avuto cognizione, non aveva provveduto a rimuovere. La Corte ha precisato che la decisione della CEDU invocata dal ricorrente non era pertinente al caso in esame, in quanto riguardava l'esercizio del diritto di critica e non la propalazione di fatti non veri.
Infine, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia penale che civile, sulla responsabilità del blogger per culpa in vigilando. In sede penale, è stato affermato che il blogger risponde del delitto di diffamazione aggravata quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione, come nel caso in cui, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla rimozione dei contenuti diffamatori. In sede civile, la giurisprudenza ha escluso un dovere preventivo di selezione e controllo dei messaggi di commento dei terzi, ma ha ravvisato la responsabilità del blogger che, a fronte di contenuti diffamatori di cui sia venuto a conoscenza, non si sia attivato ex post per rimuoverli tempestivamente. La sentenza impugnata è stata ritenuta in linea con tali principi.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per assenza di motivazione sul quantum del risarcimento del danno, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha precisato che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva motivato congruamente, ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale, su entrambe le censure relative alla quantificazione del danno, evidenziando gli elementi valutati in primo grado e sottolineando la non modesta gravità della condotta del blogger e la non pervasiva diffusività dei commenti.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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