CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 25702/2026 del 22-09-2026
principi giuridici
In tema di appalto, l'accettazione tacita dell'opera da parte del committente, ai sensi dell'art. 1665 c.c., non può desumersi dalla mera ricezione dell'opera senza riserve, qualora il committente non sia stato posto in condizione di verificarla. L'impossibilità oggettiva di procedere alla verifica o al collaudo dell'opera, dovuta a circostanze esterne e non imputabili al committente, esclude che la sua condotta possa integrare una rinuncia tacita al diritto di verifica e, conseguentemente, un'accettazione senza riserve.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
L'accettazione tacita dell'opera nell'appalto: quando l'impossibilità di verifica esclude la rinuncia ai vizi
La Corte Suprema di Cassazione, con una recente ordinanza, ha offerto un'importante chiarificazione sui presupposti dell'accettazione tacita dell'opera nell'ambito di un contratto d'appalto, in particolare quando il committente non sia stato posto nelle condizioni di verificare l'opera stessa. La pronuncia si inserisce in un contenzioso che ha visto contrapporsi una società committente e una società appaltatrice per la fornitura e installazione di un impianto di climatizzazione.
La vicenda trae origine da un contratto d'appalto stipulato tra le parti per l'installazione di un impianto di climatizzazione in una sala cinematografica. L'installazione fu completata a metà luglio e l'impianto venne utilizzato per la prima volta il 3 agosto, in occasione dell'inaugurazione. Successivamente, la società appaltatrice ottenne un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo. La società committente si oppose, eccependo l'inadempimento dell'appaltatrice e la presenza di gravi vizi nell'opera, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di primo grado accolse l'opposizione, dichiarando la risoluzione del contratto e ordinando la restituzione dell'acconto. Tuttavia, la Corte d'Appello, riformando la decisione, qualificò il contratto come appalto e ravvisò l'accettazione tacita dell'opera senza riserve da parte della committente. Tale accettazione fu desunta dall'utilizzo inaugurale dell'impianto, avvenuto dopo che l'installazione era stata completata da oltre quindici giorni, escludendo di conseguenza la garanzia per i vizi ai sensi dell'articolo 1667 del Codice Civile. La società committente fu quindi condannata alla restituzione di somme e al pagamento delle spese processuali.
La società committente ha proposto ricorso per cassazione, contestando l'accettazione tacita dell'opera sotto diversi profili, tra cui l'omesso esame di un fatto decisivo: l'oggettiva impossibilità di procedere alla verifica o al collaudo dell'impianto nel periodo intercorso tra la consegna e il primo utilizzo, a causa della mancanza di alimentazione elettrica e di altre opere nei locali, ancora in fase di completamento. Questa impossibilità era stata peraltro attestata dalla dichiarazione resa in interrogatorio formale dal legale rappresentante della stessa appaltatrice.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. I giudici hanno ribadito che, sebbene l'articolo 1665 del Codice Civile indichi nella consegna al committente e nella ricezione senza riserve i presupposti dell'accettazione tacita dell'opera, consegna e accettazione non coincidono. La consegna è un atto materiale, mentre l'accettazione richiede una manifestazione negoziale di gradimento, anche per fatti concludenti, che la mera ricezione non integra in presenza di elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare. Fondamentale è che il committente sia stato posto in condizione di verificare l'opera.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva desunto la ricezione senza riserve dalla sola sequenza temporale (installazione completata a metà luglio e utilizzo il 3 agosto), senza considerare il fatto decisivo che, fino a quella data, l'impianto non poteva essere collaudato per la mancanza di alimentazione elettrica, controsoffitti e altre opere. Un impianto di climatizzazione privo di alimentazione elettrica non può essere verificato nel suo funzionamento. Tale circostanza, se considerata, esclude che la condotta della committente possa integrare una rinuncia tacita al diritto di verifica e, con essa, l'accettazione senza riserve.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché valuti nuovamente la questione tenendo conto dell'impossibilità oggettiva di verifica dell'impianto da parte della committente. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti, in quanto presupponevano la rinnovata valutazione rimessa al giudice del rinvio. La decisione sottolinea l'importanza di un'attenta analisi delle circostanze concrete che possono impedire al committente di esercitare il proprio diritto di verifica, escludendo in tali casi la presunzione di accettazione tacita dell'opera.