CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 2928/2026 del 10-02-2026
principi giuridici
In tema di accertamento sintetico del reddito, l'obbligo di contraddittorio preventivo, previsto dall'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010, è applicabile solo a partire dagli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2009.
In tema di accertamento sintetico del reddito, il sistema del "redditometro" introduce una presunzione legale relativa di capacità contributiva, sicché, una volta accertata l'effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, il giudice tributario può valutare la prova contraria offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.
In tema di accertamento sintetico del reddito, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, ma è necessario provare circostanze sintomatiche del fatto che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, mediante idonea documentazione attestante l'entità e la durata del possesso di tali redditi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta questioni rilevanti in materia di accertamento sintetico del reddito, disciplinato dall'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, con particolare riferimento all'onere della prova gravante sul contribuente e alla necessità del contraddittorio preventivo.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, che aveva determinato un reddito con metodo sintetico, basandosi su dati relativi al possesso di beni e servizi da parte del contribuente. Il contribuente impugnava l'atto impositivo, contestando la fondatezza delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio.
I giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente, ritenendo che i redditi del nucleo familiare fossero sufficienti a sostenere le spese e che l'Ufficio non avesse fornito elementi di prova sufficienti a superare le contestazioni del contribuente. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale evidenziava l'assenza di un contraddittorio preventivo e l'erronea attribuzione al nucleo familiare della disponibilità di beni non appartenenti al contribuente o alla sua famiglia.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e l'erronea interpretazione delle norme in materia di contraddittorio preventivo e di onere della prova.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate su diversi punti. In primo luogo, ha ribadito che, per gli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2007, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, in quanto tale obbligo è stato introdotto solo successivamente con il d.l. n. 78/2010, applicabile agli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi al 2009.
In secondo luogo, la Corte ha precisato che il sistema del redditometro introduce una presunzione legale relativa, in base alla quale la disponibilità di determinati beni e servizi fa presumere l'esistenza di una capacità contributiva. Pertanto, una volta accertata l'effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo, ma deve valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
Infine, la Corte ha chiarito che, ai fini del superamento della presunzione derivante dal redditometro, non è sufficiente una generica allegazione dell'esistenza di risorse patrimoniali, ma è necessario che il contribuente fornisca elementi probatori idonei a dimostrare che tali risorse sono state effettivamente utilizzate per coprire le spese contestate.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, affinché proceda a un nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.