CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 4186/2026 del 25-02-2026
principi giuridici
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa anche per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice di merito abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
L'omesso esame della relazione redatta dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo e ritualmente prodotta nel giudizio di merito non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non trattandosi di un fatto storico bensì di un mero elemento istruttorio, sebbene dalla stessa sia possibile trarre la prova del "fatto storico", principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Accertamento del Corrispettivo d'Appalto: Ampliamento della Domanda e Onere della Prova
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di appalto per la costruzione di un'abitazione. La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo, a cui i committenti si erano opposti. Il Tribunale, revocando parzialmente il decreto, condannava i committenti al pagamento di una somma inferiore, detratte le spese per l'eliminazione dei vizi riscontrati. La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado.
I committenti ricorrevano in Cassazione, lamentando, tra l'altro, che il giudice di merito avesse illegittimamente superato i limiti della domanda giudiziale, riconoscendo all'appaltatrice un credito superiore a quello originariamente richiesto con il decreto ingiuntivo. Contestavano, inoltre, la violazione delle norme sull'onere della prova, sostenendo che l'appaltatrice non avesse adeguatamente dimostrato l'entità delle opere eseguite.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto (creditore) può ampliare la propria domanda rispetto a quella originaria, purché la nuova pretesa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale e attenga allo stesso bene della vita. Nel caso di specie, l'appaltatrice, chiedendo l'accertamento del valore complessivo delle opere eseguite, aveva semplicemente specificato il petitum originario, volto ad ottenere il pagamento del corrispettivo per l'intero lavoro svolto.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'appaltatrice avesse assolto l'onere di provare l'esecuzione delle opere, producendo computi metrici e avvalendosi di testimonianze che confermavano la realizzazione dei lavori, anche extra-contrattuali, su richiesta dei committenti. Di conseguenza, la consulenza tecnica disposta dal Tribunale non poteva considerarsi meramente esplorativa, ma finalizzata a quantificare il valore delle opere effettivamente realizzate e l'incidenza dei vizi lamentati dai committenti.
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