CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 5384/2026 del 10-03-2026
principi giuridici
La mancata consegna del foglio informativo relativo ai buoni fruttiferi postali, prevista dall'art. 3, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, non impedisce il decorso del termine di prescrizione del diritto alla riscossione del buono, in quanto tale obbligo, in relazione alle operazioni concluse sotto la vigenza del d.m. 6 ottobre 2004, non sussiste più, essendo stato sostituito dall'obbligo di mettere a disposizione del cliente il foglio informativo nei locali aperti al pubblico.
L'impossibilità di far valere il diritto, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., è solo quella derivante da cause giuridiche ostative all'esercizio del diritto, e non comprende gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, tra cui l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, salvo il caso di doloso occultamento del debito da parte del debitore ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.
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testo integrale
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sintesi e commento
Buoni Postali Fruttiferi: La Prescrizione Decennale Decorre Indipendentemente dalla Consegna del Foglio Informativo
La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla controversia tra un risparmiatore e Poste Italiane S.p.A. concernente il rimborso di buoni postali fruttiferi, focalizzandosi in particolare sulla questione della prescrizione del diritto al rimborso. La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto di ottenere il pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso di buoni postali fruttiferi. Poste Italiane S.p.A. si era opposta, eccependo la prescrizione del diritto.
Il Tribunale aveva accolto la domanda del risparmiatore, ritenendo che il termine di prescrizione non fosse decorso in quanto non era stato consegnato al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni, il Foglio Informativo Analitico contenente la data di scadenza dei titoli. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, sottolineando l'inadempimento di Poste Italiane S.p.A. all'obbligo di consegnare il Foglio Informativo Analitico, ritenendo tale condotta una violazione delle norme di settore e dei principi di buona fede e correttezza.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di Poste Italiane S.p.A., ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno precisato che, alla luce della normativa di riferimento, la sottoscrizione e la consegna del buono postale determinano il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l'emittente. Eventuali obblighi informativi, come la consegna del foglio informativo, si collocano sul piano dell'esecuzione del contratto e non incidono sulla sua validità.
La Corte ha inoltre evidenziato che l'impossibilità di far valere il diritto, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, deve derivare da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, e non da impedimenti di mero fatto, come l'ignoranza delle modalità di esercizio del diritto. Tale ignoranza, anche se dovuta a ragioni oggettive, non impedisce il decorso della prescrizione, salvo specifiche e tassative ipotesi di sospensione previste dalla legge.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che, in base alla data di sottoscrizione dei buoni, non sussisteva un obbligo di consegna del foglio informativo a carico di Poste Italiane S.p.A. Pertanto, la mancata consegna del documento non poteva impedire il decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi. La Corte ha quindi rigettato la domanda del risparmiatore, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto dell'assenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla questione.
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