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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 601/2026 del 10-01-2026

principi giuridici

In caso di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, qualora sia specificamente contestata l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non esonera il cessionario dall'onere di dimostrare tale inclusione, fornendo indicazioni sufficientemente precise che consentano di ricondurre con certezza il credito specifico tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, ovvero producendo il contratto di cessione e i relativi allegati o fornendo altra idonea prova.

Il sindacato della Corte di Cassazione in materia di spese processuali è limitato alla verifica del rispetto del principio di non condanna della parte vittoriosa, restando riservata al potere discrezionale del giudice di merito la valutazione sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, nonché la loro quantificazione nei limiti tabellari.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Cessione di Crediti in Blocco: Onere della Prova e Legittimazione Attiva


La pronuncia in esame affronta un tema ricorrente nel contenzioso bancario, ovvero la prova della titolarità del credito in capo al cessionario, in particolare quando la cessione avviene in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB).
La vicenda trae origine da un'esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito, poi cedente, nei confronti di alcuni soggetti, in qualità di debitori principali e fideiussori. Nel corso del procedimento esecutivo, il credito viene ceduto ad una società specializzata nella gestione di attivi deteriorati. Quest'ultima, al fine di superare una sospensione del procedimento esecutivo, introduce un giudizio di divisione endoesecutiva, convenendo in giudizio, oltre ai debitori esecutati, anche altri soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura.
Il Tribunale rigetta la domanda di divisione, ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla società cessionaria. Tale decisione viene appellata, ma la Corte d'Appello conferma la pronuncia di primo grado, ribadendo che la società appellante non ha assolto l'onere di dimostrare di essere titolare del credito azionato. In particolare, la Corte territoriale evidenzia come la cessione del credito, avvenuta tramite cessione in blocco, debba essere dimostrata attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione e di tutti i documenti che consentano di verificare che quello specifico credito sia stato oggetto della cessione. A tal fine, non è sufficiente allegare l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o il contratto di cessione, qualora da tale documentazione non emerga con chiarezza che il credito azionato sia effettivamente ricompreso nei crediti ceduti in blocco.
La società cessionaria ricorre quindi in Cassazione, lamentando la violazione di diverse norme di legge, tra cui quelle relative alla prova della cessione del credito e alla sua opponibilità al debitore ceduto. La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare la documentazione prodotta in giudizio, limitandosi ad esaminare l'avviso di pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale e il contratto di cessione, senza valutare gli altri elementi probatori.
La Suprema Corte rigetta il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza in materia di cessione di crediti in blocco. In particolare, la Corte ribadisce che, ai fini della prova della cessione, è necessario distinguere tra la prova dell'avvenuta cessione in sé e la prova del fatto che detta cessione riguardi la specifica posizione creditoria controversa. Mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dall'onere di notificare la cessione al debitore ceduto, essa non prova l'esistenza della cessione stessa. Pertanto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente applicato tali principi, accertando che la società cessionaria non aveva fornito la prova sufficiente dell'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, non essendo sufficienti a tal fine né l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, né il contratto di cessione, in quanto privi di riferimenti specifici al debito in questione.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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