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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 6184/2026 del 17-03-2026

principi giuridici

La notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982, è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata.

Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato, costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte.

In tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, a condizione che la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione anteriormente alla pubblicazione della predetta sentenza della Corte costituzionale, altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa.

L'art. 8 della legge n. 890/1982 non è applicabile alle fattispecie in cui la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita tramite posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione, applicandosi in tal caso l'art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale, in base al quale la consegna degli invii cd. a firma, quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione e il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Notifica della Cartella di Pagamento e Oneri Probatori a Carico del Contribuente


La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso concernente una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica, affrontando diverse questioni procedurali e sostanziali sollevate dalla contribuente. La vicenda trae origine da una cartella di pagamento emessa per l'omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno ###. La contribuente contestava la pretesa tributaria, adducendo vizi di notifica e decadenza, oltre all'omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Il giudice di secondo grado aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo valida la notifica della cartella esattoriale e superate le altre contestazioni. La contribuente ha quindi adito la Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro, l'omessa pronuncia su alcuni motivi di ricorso, la violazione del diritto di difesa e l'errata applicazione delle norme in materia di notifica degli atti tributari.
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, rilevando un vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello su alcuni motivi specifici sollevati dalla contribuente. Tuttavia, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, la Corte ha deciso di esaminare direttamente nel merito le questioni omesse, ritenendole infondate.
In particolare, la Corte ha chiarito che la notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale non necessita della redazione di una relata di notifica. Ha inoltre precisato che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, non vi sono termini decadenziali, ma solo termini di prescrizione. Infine, ha rilevato che la cartella di pagamento indicava il responsabile del procedimento.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata notifica dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado, la Corte lo ha ritenuto infondato, evidenziando che la contribuente aveva comunque avuto la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nel giudizio di appello.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, concernente la violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari, la Corte ha ribadito la validità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo vigente all'epoca dei fatti, ovvero anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012. In tale contesto, la Corte ha precisato che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si perfezionava con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza, senza necessità di ulteriori formalità.
La Corte ha inoltre chiarito che il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021, relativo alla necessità della prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata di avviso di deposito (c.d. CAD), non si applica alle notifiche eseguite direttamente dall'Ufficio finanziario tramite il servizio postale ordinario, in quanto a tale procedimento notificatorio si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale ordinario, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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